Ricorso per cassazione giudice di pace: limiti e motivi di inammissibilità
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso per cassazione giudice di pace in materia penale. In un recente caso, la Suprema Corte ha ribadito un principio procedurale cruciale: quando si impugna una sentenza d’appello relativa a un reato di competenza del Giudice di pace, i motivi del ricorso devono limitarsi esclusivamente alla ‘violazione di legge’, escludendo i ‘vizi di motivazione’. Vediamo nel dettaglio la vicenda e le implicazioni di questa decisione.
I Fatti del Caso: Da Lesioni a Percosse
La vicenda processuale ha origine da una sentenza del Giudice di pace di Bologna, che aveva condannato un’imputata per il reato di lesioni personali. Successivamente, in sede di appello, il Tribunale di Bologna ha riformato la decisione di primo grado, riqualificando il fatto. L’originaria imputazione per lesioni è stata derubricata nel reato meno grave di percosse. Nonostante la decisione più favorevole, l’imputata ha deciso di proseguire la sua battaglia legale, presentando ricorso presso la Corte di Cassazione.
L’Appello in Cassazione e i Motivi del Ricorso
L’imputata ha fondato il proprio ricorso alla Suprema Corte denunciando presunti ‘vizi di motivazione’ nella sentenza del Tribunale. In sostanza, le critiche non vertevano su un’errata applicazione delle norme di diritto, ma sul modo in cui il giudice d’appello aveva argomentato e giustificato la propria decisione sui fatti. Tuttavia, questa scelta strategica si è rivelata fatale per l’esito del ricorso.
Le Motivazioni della Cassazione: il Ricorso per cassazione giudice di pace e la violazione di legge
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la propria decisione su una specifica norma procedurale. Gli Ermellini hanno richiamato l’articolo 606, comma 2-bis, del codice di procedura penale e l’articolo 39-bis del D.Lgs. 274/2000. Queste disposizioni stabiliscono chiaramente che, per i reati di competenza del Giudice di pace, il ricorso per cassazione giudice di pace è consentito solo per ‘violazione di legge’.
Cosa significa concretamente? Significa che l’appellante può contestare unicamente errori nell’interpretazione o nell’applicazione delle norme giuridiche da parte del giudice di merito. Non è possibile, invece, criticare la logicità, la coerenza o la completezza della motivazione con cui il giudice ha ricostruito i fatti. La Corte ha sottolineato che i motivi presentati dalla ricorrente, al di là della loro forma, si risolvevano in una denuncia di vizi di motivazione, un terreno precluso in questo specifico ambito processuale. La decisione si allinea a un orientamento consolidato, come confermato dalla giurisprudenza citata (Cass. Pen. Sez. V, n. 22854/2019).
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza relativa a reati di competenza del Giudice di pace. È essenziale che i motivi del ricorso siano attentamente formulati per denunciare una chiara violazione di legge, evitando di sconfinare in critiche sulla motivazione, pena l’immediata declaratoria di inammissibilità. Per la ricorrente, le conseguenze non sono state solo processuali: oltre a vedere il proprio ricorso respinto, è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Una lezione che evidenzia l’importanza di una corretta impostazione tecnica del ricorso in Cassazione.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era fondato su presunti vizi di motivazione della sentenza d’appello, mentre la legge (art. 606, co. 2-bis, c.p.p. e art. 39-bis, d.lgs. 274/2000) prevede che per i reati di competenza del Giudice di pace il ricorso in Cassazione sia ammesso solo per violazione di legge.
Qual è la differenza tra ‘violazione di legge’ e ‘vizio di motivazione’ in questo contesto?
La ‘violazione di legge’ riguarda un errore nell’applicazione o interpretazione di una norma giuridica. Il ‘vizio di motivazione’, invece, attiene a difetti nel ragionamento logico del giudice (es. contraddittorietà, illogicità) nella valutazione dei fatti. Per i reati del Giudice di pace, solo il primo motivo è ammesso in Cassazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3011 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3011 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2023 del TRIBUNALE di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con sentenza del 5 maggio 2022, il Giudice di pace di Bologna – per quanto qui di interesse – aveva condannato NOME per il reato di lesioni personali; che, con l’impugnata sentenza, il Tribunale di Bologna ha riformato la sentenza di primo grado, riqualificando l’originaria imputazione nel reato di percosse;
che i motivi di ricorso – al di là della loro formale enunciazione – si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione e che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 274 del 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge (Sez. V, n.22854 del 29.04.2019, COGNOME Bilio, Rv. 275557);
che, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 22.11.2023.