Ricorso per Cassazione Giudice di Pace: i Limiti Imposti dalla Legge
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione torna a delineare i confini del ricorso per cassazione giudice di pace, ribadendo un principio fondamentale della procedura penale. Quando una sentenza di condanna viene emessa dal Giudice di Pace e confermata in appello, quali sono i reali margini di manovra per l’imputato di fronte alla Suprema Corte? La decisione in esame offre una risposta chiara, distinguendo nettamente tra violazione di legge e vizio di motivazione.
Il caso: condanna per lesioni e minacce
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal Giudice di Pace per i reati di lesioni personali (art. 582 c.p.) e minaccia (art. 612 c.p.). La sentenza di primo grado veniva integralmente confermata dal Tribunale in funzione di giudice d’appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, decideva di proporre ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a due specifici motivi di doglianza.
I motivi del Ricorso per Cassazione Giudice di Pace
Il ricorrente basava la sua difesa su due argomentazioni principali:
1. Vizio di motivazione: si contestava il modo in cui i giudici di merito avevano valutato le prove dichiarative, in particolare le testimonianze. Secondo la difesa, la motivazione della sentenza era carente e illogica su questo punto cruciale.
2. Violazione di legge: si lamentava la mancata audizione di un testimone, in presunta violazione dell’art. 495, comma 4, del codice di procedura penale.
La decisione della Corte: i limiti del ricorso
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo spiegazioni precise per ciascuno dei motivi sollevati e chiarendo i limiti normativi specifici che regolano il ricorso per cassazione giudice di pace.
Il Vizio di Motivazione non è Ammesso
Il primo motivo è stato respinto in radice. La Corte ha ricordato che, a seguito delle riforme introdotte dal D.Lgs. n. 11 del 2018, la normativa (in particolare gli artt. 606, comma 2-bis, c.p.p. e 39-bis del D.Lgs. 274/2000) prevede espressamente che, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del Giudice di Pace, il ricorso per cassazione possa essere proposto esclusivamente per violazione di legge.
Questo significa che non è consentito contestare davanti alla Suprema Corte il merito della decisione, come la valutazione delle prove o la ricostruzione dei fatti. Il “vizio di motivazione” rientra in questa categoria esclusa, rendendo il primo motivo del ricorso proceduralmente non consentito.
La Revoca dell’Ordinanza Ammissiva del Teste
Anche il secondo motivo è stato giudicato infondato. La Corte ha stabilito che la revoca di un’ordinanza con cui era stata precedentemente ammessa una testimonianza è un potere discrezionale del giudice e non richiede una specifica motivazione a pena di nullità. Pertanto, la doglianza del ricorrente su questo punto è stata ritenuta manifestamente infondata.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione di inammissibilità sulla base di una stretta interpretazione delle norme procedurali. La ratio della limitazione dei motivi di ricorso per le sentenze del Giudice di Pace risiede nella volontà del legislatore di creare un sistema processuale più snello e rapido per i reati minori, evitando che la Suprema Corte venga investita di questioni di fatto già ampiamente discusse nei due gradi di merito. L’ordinanza sottolinea come il controllo di legittimità della Cassazione debba concentrarsi unicamente sulla corretta applicazione delle norme giuridiche, e non sulla plausibilità della ricostruzione fattuale operata dai giudici precedenti. La reiezione del secondo motivo, relativo alla mancata audizione del teste, si fonda sul principio che le decisioni istruttorie del giudice di merito sono insindacabili in sede di legittimità, a meno che non si traducano in una palese violazione del diritto di difesa, circostanza non riscontrata nel caso di specie.
Le conclusioni
In conclusione, questa ordinanza conferma un orientamento consolidato: l’accesso alla Corte di Cassazione per le sentenze originate dalla giustizia di pace è un percorso stretto, percorribile solo se si è in grado di dimostrare un’autentica violazione di legge. Per gli imputati e i loro difensori, ciò significa che le strategie processuali devono concentrarsi fin dai primi gradi di giudizio sulla corretta allegazione e prova dei fatti, poiché le possibilità di rimettere in discussione la valutazione del merito in Cassazione sono, per legge, precluse. La decisione comporta la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a sottolineare la temerarietà di un ricorso privo dei presupposti di legge.
È sempre possibile contestare la valutazione delle prove in Cassazione per sentenze del Giudice di Pace?
No, l’ordinanza chiarisce che avverso le sentenze di appello per reati di competenza del Giudice di Pace, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per violazione di legge e non per vizio di motivazione sulla valutazione delle prove.
La revoca di un’ordinanza che ammette un testimone deve essere motivata a pena di nullità?
No, secondo la Corte, la revoca dell’ordinanza ammissiva della testimonianza non prevede una motivazione a pena di nullità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso per cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24952 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24952 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LUCERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2023 del TRIBUNALE di FOGGIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Foggia che ha confermato la pronuncia di primo grado del Giudice di Pace di condanna alla pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 582 e 612 cod. pen.
Considerato che il primo motivo con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione quanto alla valutazione della prova dichiarativa non è consentito in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge,
Considerato che il secondo motivo con cui il ricorrente denunzia violazione di legge quanto alla mancata escussione del teste in relazione all’art. 495 comma quarto cod. proc. pen. è manifestamente infondato atteso che la revoca dell’ordinanza ammissiva della testimonianza non prevede una motivazione a pena di nullità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 giugno 2024
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