Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1035 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1035 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PESCARA il 21/03/1975
avverso la sentenza del 21/09/2022 del TRIBUNALE di PESCARA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che COGNOME ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, avverso la sentenza del Tribunale di Pescara in data 21 settembre 2022, che, decidendo in funzione di giudice di appello delle sentenze emesse dal giudice di pace, ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti, anche agli effetti civili, per il delitto di cui all’art. 612, comma 1, cod. pen., escludendo la recidiva conte rideterminando la pena (fatto commesso in Montesilvano il 28 dicembre 2016 – querela del 28 marzo 2017);
che, con memoria in data 20 novembre 2023, il difensore della parte civile costituita ammessa al gratuito patrocinio dello Stato, ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, che denuncia violazione di legge penale, sostanziale e processuale, e vizio argomentativo in punto di affermazione di responsabilità dell’imputato, tramite deduzioni dirette a rimettere in discussione la valutazione delle prove siccome operata dai giudici di merito, nelle loro decisioni, conformi in punto di giudizio di responsabilità, ecc sostanzialmente ed unicamente il vizio di motivazione, che, però, non è consentito in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 m 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nell misura che sarà liquidata dal Tribunale di Pescara con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla part civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dal Tribunale Pescara con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso il 13 dicembre 2023
Il consigliere estensore
Il President