Ricorso per Cassazione Giudice di Pace: Quando è Inammissibile
L’ordinanza n. 3013/2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti procedurali dell’impugnazione in ultimo grado. Il caso analizzato riguarda la condanna per lesioni personali emessa da un Giudice di Pace e successivamente confermata in appello. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiarendo in modo inequivocabile le condizioni per un valido ricorso per cassazione giudice di pace. Analizziamo la decisione per comprendere le ragioni giuridiche e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: dalla Condanna al Ricorso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza del Giudice di Pace di Cosenza, con la quale un individuo veniva condannato per il reato di lesioni personali. La decisione veniva confermata anche in secondo grado dal Tribunale di Cosenza.
Non rassegnandosi alla condanna, l’imputato, tramite il suo legale, proponeva ricorso alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio del nostro ordinamento. La difesa presentava inoltre una memoria scritta per sostenere ulteriormente le proprie ragioni. Tuttavia, l’esito non è stato quello sperato.
Limiti del Ricorso per Cassazione Giudice di Pace
Il punto centrale della decisione della Suprema Corte risiede nella natura dei motivi di ricorso presentati dalla difesa. I giudici hanno rilevato che le censure mosse alla sentenza d’appello si risolvevano, nella sostanza, in una denuncia di vizi di motivazione. In altre parole, la difesa contestava il modo in cui il giudice di secondo grado aveva ragionato e valutato le prove, piuttosto che una specifica e diretta violazione di una norma di legge.
Qui entra in gioco una regola fondamentale del processo penale davanti al Giudice di Pace. L’art. 606, comma 2-bis, del codice di procedura penale e l’art. 39-bis del d.lgs. 274/2000 stabiliscono un principio ferreo: contro le sentenze di appello per reati di competenza del Giudice di Pace, il ricorso in Cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge. Non è quindi possibile chiedere alla Suprema Corte una nuova valutazione dei fatti o contestare la logicità della motivazione del giudice di merito.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha basato la propria decisione di inammissibilità su tre pilastri argomentativi:
1. Natura dei motivi: I motivi del ricorso, al di là della loro enunciazione formale, erano incentrati su vizi di motivazione. Questo tipo di doglianza è espressamente escluso dalla legge per i ricorsi avverso le sentenze del Giudice di Pace.
2. Mancanza di specificità: Il ricorso è stato giudicato privo di “specificità estrinseca”, ovvero non indicava in modo chiaro e puntuale quale norma di legge sarebbe stata violata e come.
3. Irrilevanza della memoria difensiva: La memoria scritta depositata successivamente dall’avvocato non ha introdotto argomenti nuovi o diversi, tali da superare il vaglio preliminare di ammissibilità.
Di conseguenza, in applicazione della normativa e della giurisprudenza consolidata (citando la sentenza n. 22854 del 2019), la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità del ricorso. Questa decisione ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame è un monito importante per chiunque intenda impugnare una sentenza del Giudice di Pace davanti alla Corte di Cassazione. Le conclusioni che possiamo trarre sono chiare:
* Rigore Formale: È indispensabile che i motivi di ricorso siano formulati come chiare e dirette “violazioni di legge”. Qualsiasi tentativo di mascherare una critica alla valutazione delle prove come un errore di diritto è destinato a fallire.
* Focus sulla Legge, non sui Fatti: La Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. Il suo compito è assicurare l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione della legge (funzione nomofilattica), non riesaminare le prove.
* Conseguenze Economiche: Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche significative per il ricorrente, tra cui il pagamento di una sanzione pecuniaria.
In sintesi, questa pronuncia ribadisce la necessità di un approccio tecnico e rigoroso nella redazione di un ricorso per cassazione giudice di pace, pena la sua inevitabile e costosa inammissibilità.
È possibile contestare la valutazione dei fatti di una sentenza del Giudice di Pace con un ricorso in Cassazione?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che, per i reati di competenza del Giudice di Pace, il ricorso può essere proposto solo per violazione di legge e non per vizi di motivazione, che implicherebbero una nuova valutazione dei fatti.
Quali sono i motivi validi per un ricorso per cassazione avverso una sentenza del Giudice di Pace?
Secondo la normativa (artt. 606, comma 2-bis, c.p.p. e 39-bis d.lgs. 274/2000), l’unico motivo valido è la “violazione di legge”. Ciò significa che si può contestare solo un errore del giudice nell’applicazione o interpretazione di una norma giuridica, non il suo convincimento basato sulle prove.
Cosa succede se un ricorso per cassazione contro una sentenza del Giudice di Pace viene dichiarato inammissibile?
Come stabilito in questa ordinanza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3013 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3013 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2023 del TRIBUNALE di COSENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATI -0 E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, il Tribunale di Cosenza ha confermato l sentenza del Giudice di pace di Cosenza, con la quale COGNOME NOME era stat condanNOME per il reato di lesioni personali; che l’AVV_NOTAIO successivamente, ha depositato memoria scritta;
che i motivi di ricorso – al di là della loro formale enunciazione – si ris nella denuncia di vizi di motivazione e che, ai sensi degli artt. 606, comma 2cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 274 del 2000, n. 274, avverso le senten appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, può esse proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge (Sez. V, n.22854 d 29.04.2019, De Bilio, Rv. 275557); che i motivi di ricorso, inoltre, sono priv specificità estrinseca; che la memoria dell’AVV_NOTAIO non contie argomentazioni che consentano di superare l’originario vaglio di inammissibilità
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il 22.11.2023.