Ricorso per cassazione Giudice di Pace: quando la motivazione non si può discutere
Il ricorso per cassazione giudice di pace rappresenta l’ultimo baluardo difensivo per chi è stato condannato per reati di minore entità. Tuttavia, l’accesso a questo strumento non è illimitato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda che esistono paletti normativi ben precisi, in particolare per quanto riguarda la possibilità di contestare la motivazione della sentenza d’appello. Analizziamo insieme questo caso per capire quali sono i limiti imposti dalla legge.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per il reato di diffamazione (art. 595 c.p.) emessa dal Giudice di Pace. La sentenza veniva confermata anche in secondo grado dal Tribunale, in funzione di giudice d’appello. L’imputato, non rassegnandosi alla duplice condanna, decideva di presentare ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato dal difensore era il cosiddetto “travisamento delle prove”, un vizio che attiene alla corretta valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito.
Limiti specifici al ricorso per cassazione giudice di pace
Il nodo cruciale della questione risiede nella specifica disciplina processuale prevista per le sentenze pronunciate in procedimenti di competenza del Giudice di Pace. Sebbene il travisamento delle prove possa, in linea generale, essere fatto valere in Cassazione come vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lettera e) del codice di procedura penale, la normativa introduce una deroga significativa per questo tipo di giudizi.
La riforma introdotta con il D.Lgs. n. 11 del 2018 ha modificato le regole, stabilendo chiaramente che, per i reati di competenza del Giudice di Pace, il ricorso per cassazione non può essere proposto per contestare la logicità o la completezza della motivazione. Questa scelta legislativa mira a snellire il carico della Corte di Cassazione, limitando l’accesso al terzo grado di giudizio solo per questioni di stretta legalità (violazione di legge) e non per riesaminare, seppur indirettamente, il merito della valutazione dei fatti.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha applicato in modo rigoroso la normativa vigente. I giudici hanno sottolineato che, ai sensi combinato degli artt. 606, comma 2-bis, c.p.p. e 39-bis del D.Lgs. n. 274/2000, le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del Giudice di Pace sono escluse dalla possibilità di un ricorso per cassazione giudice di pace basato sul vizio di motivazione.
Il motivo addotto dal ricorrente, ovvero il travisamento della prova, rientra a pieno titolo in questa categoria di vizi non consentiti. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato inammissibile ab origine, senza alcuna possibilità di entrare nel merito della doglianza. La Corte ha quindi condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato e offre un’importante lezione pratica: prima di intraprendere un ricorso in Cassazione avverso una sentenza del Giudice di Pace, è fondamentale verificare attentamente i motivi ammessi dalla legge. La contestazione di vizi legati alla motivazione, come la sua illogicità o il travisamento di una prova, è una strada preclusa. Il ricorso potrà avere successo solo se basato su una violazione di legge, sostanziale o processuale. Questa limitazione sottolinea la volontà del legislatore di definire un percorso processuale più rapido per i reati minori, riservando il sindacato della Cassazione alle sole questioni di diritto.
È possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza d’appello per un reato di competenza del Giudice di Pace?
Sì, è possibile, ma solo per specifici motivi previsti dalla legge. Non è ammesso il ricorso basato su vizi della motivazione della sentenza.
Cosa si intende per ‘vizio di motivazione’ in questo contesto?
Per vizio di motivazione si intende un difetto nel ragionamento logico-giuridico del giudice, come una motivazione mancante, contraddittoria, manifestamente illogica o, come nel caso di specie, il travisamento di una prova. Per i giudizi provenienti dal Giudice di Pace, questi vizi non possono essere contestati in Cassazione.
Qual è la conseguenza di un ricorso per cassazione presentato per un motivo non consentito dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8792 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8792 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NAPOLITANO COGNOME nato a COGNOME il 06/10/1967
avverso la sentenza del 05/02/2024 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che COGNOME ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno in data 5 febbraio 2024, che, decidendo in funzi giudice di appello, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti, agli effetti civili, dal giudice di pace per il delitto di cui all’art. 595 cod. pen. (fa Castel di Lama il 27 e il 28 giugno 2018);
che l’atto di impugnativa consta di un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, che deduce il vizio di travisamento delle prove, che può fatta valere in Cassazione solo tramite il vizio di motivazione ex art 606, comma 1, lett proc. pen., non è consentito in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, com 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunc reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione pe della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 2285 29/04/2019, Rv. 275557);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conse condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.00 in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proc e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 febbraio 2025
Il consigliere estensore ente