Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25714 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25714 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in rif della sentenza del Tribunale di Roma del 23 giugno 2022, ha rideterminato in me otto di reclusione ed euro quattrocento di multa la pena inflitta a COGNOME NOME relazione al reato dì cui agli art. 56, 624 e 625, n. 4, cod. pen.
Il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso sentenza della Corte di Appello deducendo la carenza totale di motivazione d provvedimento impugnato.
3. Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente si limita a contestare genericamente l’asserito difetto e la m illogicità della motivazione, senza articolare la censura in termini sufficient dettagliati.
Al riguardo, va rilevato che è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui m si limitino genericamente a lamentare l’omessa valutazione di una tesi alternat quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise care od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, R 264441). Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospett delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica ( 13951 del 05/02/2014, COGNOME, Rv. 259704).
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, n sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa de ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 giugno 2024.