Ricorso per Cassazione Generico: Guida Pratica per Evitare l’Inammissibilità
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento e richiede un rigore formale assoluto. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda l’importanza di evitare un ricorso per cassazione generico, pena una secca dichiarazione di inammissibilità con conseguente condanna alle spese. Analizziamo questa ordinanza per comprendere quali sono i requisiti di specificità che ogni atto di impugnazione deve possedere.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma, che aveva confermato una condanna per il reato di rapina (art. 628 c.p.). La difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ritenuto l’atto di impugnazione inammissibile, non entrando nemmeno nel merito delle questioni sollevate.
I Requisiti di Specificità del Ricorso per Cassazione Generico
Il cuore della decisione risiede nella violazione dell’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone che l’atto di impugnazione contenga l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Nel caso di specie, la difesa si era limitata a:
1. Richiamare in via astratta i principi generali sulla valutazione della prova.
2. Lamentare una generica ‘omessa considerazione’ delle censure già articolate nell’atto d’appello.
Il punto cruciale è che il ricorrente non ha indicato né spiegato quali fossero, nel concreto, le censure ignorate dal giudice di secondo grado e, soprattutto, perché la loro mancata valutazione avrebbe minato dalle fondamenta la motivazione della sentenza impugnata. Questo ha reso il ricorso per cassazione generico e, di conseguenza, inammissibile.
Il Principio di Autosufficienza
La Corte ribadisce un principio consolidato: l’autosufficienza del ricorso. I giudici di legittimità non sono tenuti a ricercare in altri atti del processo gli elementi a sostegno delle censure. L’atto di ricorso deve contenere tutto il necessario per permettere alla Corte di decidere, senza dover consultare il fascicolo d’appello per capire quali fossero le doglianze originarie. È onere del ricorrente esporre in modo preciso e completo le questioni irrisolte su cui si chiede il sindacato di legittimità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha motivato la propria decisione di inammissibilità evidenziando che il ricorso era ‘privo dei requisiti prescritti dall’art. 581’ c.p.p. La genericità e l’indeterminatezza del motivo di ricorso non hanno permesso alla Corte di individuare autonomamente le questioni da risolvere. La difesa avrebbe dovuto trascrivere o riassumere in modo esaustivo le parti dell’atto d’appello che riteneva non fossero state adeguatamente considerate, argomentando sulla loro decisività. La mancanza di questa precisa prospettazione ha reso impossibile per la Corte svolgere il proprio ruolo di controllo sulla legittimità della decisione impugnata.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito fondamentale per ogni difensore. La redazione di un ricorso per cassazione non può limitarsi a sterili enunciazioni di principio o a un generico rinvio ad atti precedenti. È indispensabile una specificità assoluta, che identifichi con precisione chirurgica il vizio della sentenza impugnata, riportando i passaggi pertinenti degli atti precedenti e spiegando l’impatto di tali omissioni sul ragionamento del giudice. In caso contrario, il risultato sarà non solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di un’ulteriore sanzione economica per il proprio assistito, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato ritenuto inammissibile perché generico e indeterminato. La difesa non ha specificato quali censure, presentate nell’atto d’appello, fossero state ignorate dalla Corte d’Appello, né ha spiegato perché fossero decisive per il giudizio.
Cosa richiede la legge per un ricorso in Cassazione valido?
Secondo l’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, il ricorso deve contenere una ‘precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto’ a sostegno. Deve essere autosufficiente, permettendo alla Corte di decidere senza dover consultare altri atti del processo.
Quali sono state le conseguenze economiche dell’inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43563 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43563 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
letto il ricorso di COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione sulla responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 628 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, dopo aver richiamato in via astratta i principi che debbono soprintendere alla valutazione delle prove, si è limitato a lamentare l’omessa considerazione delle censure articolate con l’atto d’appello senza, tuttavia, indicarle e spiegare come e perché sarebbero rimaste inevase minando così alla radice la motivazione della sentenza di secondo grado; si è d’altra parte correttamente affermato deve ritenersi tale il ricorso per cassazione con cui si lamenti l’omessa valutazione, da parte del giudice dell’appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame di cui, tuttavia, non sia richiamato il contenuto, non permettendo perciò l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l’atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr., tra le tant Sez. 3 – , n. 8065 del 21/09/2018, dep. 25/02/2019, Rv. 275853 – 02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 04/09/2015, Rv. 264879 – 01; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, COGNOME, Rv. 259704 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024
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Il Consigliere COGNOME