Ricorso per cassazione generico: la Cassazione conferma la condanna
Un ricorso per cassazione generico è destinato all’inammissibilità. Lo ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione con una recente ordinanza, con la quale ha messo la parola fine a una vicenda processuale relativa a un reato di concorso in truffa. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere i requisiti di specificità che un atto di impugnazione deve possedere per essere esaminato nel merito.
Il caso: dalla condanna per truffa al ricorso in Cassazione
La vicenda trae origine da una condanna per concorso in truffa, pronunciata in primo grado dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. Secondo i giudici di merito, l’imputato era penalmente responsabile per un reato commesso diversi anni prima.
Contro la sentenza di secondo grado, la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando una generica “violazione di legge e vizi di motivazione”. La doglianza principale si concentrava sul fatto che, a dire del ricorrente, i giudici d’appello non avessero analizzato in modo approfondito il compendio probatorio.
I motivi del ricorso per cassazione generico e le norme
Il cuore della questione risiede nell’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. In altre parole, non è sufficiente contestare genericamente una sentenza; è necessario spiegare nel dettaglio quali parti della motivazione si ritengono errate e perché, indicando le norme che si presumono violate.
Nel caso in esame, la difesa si è limitata a una critica generale, senza individuare specifici passaggi della sentenza di appello o elementi probatori mal valutati, rendendo di fatto il ricorso per cassazione generico e privo della necessaria concretezza.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, qualificandolo come “del tutto generico”. Gli Ermellini hanno sottolineato che la motivazione della Corte d’Appello era logicamente corretta e che il ricorso non offriva alcun elemento concreto su cui basare la censura.
L’atto presentato dalla difesa, secondo la Suprema Corte, non consentiva al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi alla sentenza e, di conseguenza, di esercitare il proprio sindacato di legittimità. La critica mossa era astratta e non si confrontava analiticamente con le argomentazioni sviluppate dai giudici di merito, che avevano già valutato il compendio probatorio. Di fronte a un’impugnazione così formulata, l’unica conseguenza possibile era una pronuncia di inammissibilità.
Le conclusioni
La decisione della Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la specificità dei motivi di ricorso non è un mero formalismo, ma un requisito essenziale per garantire il corretto funzionamento della giustizia. Un ricorso generico non solo è inutile, ma comporta conseguenze negative per il ricorrente.
Con la dichiarazione di inammissibilità, la sentenza di condanna è diventata definitiva. Inoltre, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: l’accesso alla giustizia di legittimità richiede rigore, precisione e una chiara articolazione delle proprie ragioni.
Quando un ricorso per cassazione viene considerato generico?
Quando è privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., ovvero non indica gli elementi specifici che sono alla base della censura, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso per cassazione generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
È sufficiente criticare la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito per un ricorso valido?
No, non è sufficiente. Il ricorrente non può limitarsi a lamentare che i giudici territoriali non abbiano analiticamente valutato il compendio probatorio, ma deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18795 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 06/05/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18795 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME
CC – 06/05/2025
R.G.N. 4238/2025
NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a Taranto il 11/10/1998
avverso la sentenza del 21/11/2024 della Corte d’appello di Milano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in data 22 settembre 2023 del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità del COGNOME in relazione al contestato reato di concorso in truffa (artt. 110, 640 cod. pen.) commesso in Milano il giorno 11 luglio 2018.
Rilevato che la difesa dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale deducendo violazione di legge e vizi di motivazione della sentenza stessa non avendo i Giudici territoriali analiticamente valutato il compendio probatorio.
Considerato che il ricorso Ł del tutto generico perchØ privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vadano le pagg. 5 e 6), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/05/2025.
Il Presidente NOME COGNOME