Ricorso per Cassazione Generico: Perché Viene Dichiarato Inammissibile
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel sistema legale italiano, ma non è una terza revisione dei fatti. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di quando un appello viene respinto perché considerato un ricorso per cassazione generico. Questa ordinanza, emessa nel contesto di un caso di tentata estorsione, sottolinea i rigidi limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze di un’impugnazione mal formulata.
I Fatti del Caso: Il Tentativo di Estorsione e l’Appello
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di tentata estorsione. La difesa, sia in primo grado che in appello, aveva sostenuto che all’imputato dovesse essere riconosciuta l’esimente prevista dall’articolo 56, terzo comma, del codice penale. Questa norma prevede una riduzione di pena o la non punibilità per chi, dopo aver iniziato un’azione criminale, desiste volontariamente dall’azione o si adopera per impedirne le conseguenze.
Secondo la difesa, la mancata consumazione del reato era dipesa da una scelta volontaria dell’imputato. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva respinto questa tesi, confermando la condanna. Contro tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, basando la sua impugnazione sullo stesso, unico motivo: il mancato riconoscimento della desistenza volontaria.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione (cioè, se la desistenza fosse volontaria o meno), ma si è fermata a un livello procedurale, bollando l’impugnazione come manifestamente infondata e non consentita dalla legge per le modalità con cui era stata presentata.
Le Motivazioni: Analisi del Ricorso per Cassazione Generico
La Corte ha fornito motivazioni precise e tecniche per giustificare l’inammissibilità del ricorso. Questi punti sono fondamentali per comprendere i limiti del giudizio di Cassazione.
1. Pedissequa Reiterazione dei Motivi d’Appello: Il primo errore fatale del ricorso è stato quello di limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice copia dei motivi d’appello. Deve, invece, contenere una critica specifica e argomentata della sentenza di secondo grado, evidenziando dove e perché i giudici d’appello avrebbero sbagliato nell’applicare la legge o nel motivare la loro decisione. In assenza di questa critica mirata, il ricorso è solo apparente e non assolve alla sua funzione.
2. Divieto di Riesame dei Fatti: Il secondo punto cruciale è che il ricorso mirava, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione dei fatti. Chiedeva alla Cassazione di ‘rileggere’ gli elementi di prova per giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Questo è espressamente vietato. La Corte di Cassazione, come giudice di legittimità, non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici precedenti. Il suo compito è verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, non contraddittoria e legalmente corretta. Come ribadito dalla Corte citando una storica sentenza delle Sezioni Unite (n. 6402/1997), la valutazione degli elementi di fatto è riservata in via esclusiva al giudice di merito.
La Corte ha specificato che la Corte d’Appello aveva già ampiamente spiegato perché la mancata consumazione del delitto non era dipesa da una scelta volontaria del ricorrente, ma da altri fattori. Ignorare questa motivazione e chiedere semplicemente una nuova valutazione rende il ricorso per cassazione generico e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda adire la Suprema Corte. Le implicazioni pratiche sono significative:
* Specificità dei Motivi: Un ricorso in Cassazione deve essere chirurgico. Deve individuare vizi di legge o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata, non limitarsi a esprimere un dissenso sulla ricostruzione dei fatti.
* Distinzione tra Merito e Legittimità: È fondamentale comprendere la differenza tra il giudizio di merito (primo e secondo grado) e quello di legittimità (Cassazione). In Cassazione non si possono introdurre nuove prove né chiedere una diversa interpretazione di quelle esistenti.
* Conseguenze dell’Inammissibilità: Un ricorso inammissibile non viene semplicemente respinto. Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro. Si tratta quindi di una scelta processuale che, se non ponderata, può avere conseguenze economiche negative, oltre a rendere definitiva la condanna.
Quando un ricorso in Cassazione è considerato generico e quindi inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è generico quando si limita a ripetere le argomentazioni già presentate e respinte nei gradi di merito, senza formulare una critica specifica e puntuale contro la motivazione della sentenza impugnata.
Perché la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti di un caso?
La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è stabilire come sono andati i fatti, ma verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio. La valutazione delle prove è riservata esclusivamente al Tribunale e alla Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende a titolo di sanzione, come avvenuto nel caso di specie con una condanna al pagamento di 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41778 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41778 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che lamenta il mancato riconoscimento dell’esimente di cui all’art. 56 comma terzo cod. pen. per il delitto di tentata estorsione, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 9 della sentenza impugnata – ove si sottolinea che la mancata consumazione del delitto non è stata conseguenza di una condotta dipendente dalla volontà dell’odierno ricorrente di interrompere l’azione delittuosa -, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, inoltre, il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento;
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente