Ricorso per cassazione generico: quando l’impugnazione fallisce
In ambito legale, la precisione non è un’opzione, ma un requisito fondamentale. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha chiarito le pesanti conseguenze che derivano dal presentare un ricorso per cassazione generico. Quando le motivazioni addotte per contestare una sentenza non sono supportate da argomentazioni specifiche, il rischio non è solo il rigetto della domanda, ma anche una sanzione economica significativa.
I fatti del caso
La vicenda riguarda un cittadino precedentemente condannato dalla Corte d’appello per il reato di cessione di sostanza stupefacente (cocaina). In secondo grado, la sentenza di primo grado era stata riformata parzialmente, riducendo la pena a un anno e tre mesi di reclusione, riconoscendo la lieve entità del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90.
L’imputato decideva di ricorrere alla Suprema Corte deducendo, con un unico motivo di ricorso, un presunto vizio di motivazione riguardante sia l’affermazione della propria responsabilità penale, sia il trattamento sanzionatorio applicato dai giudici d’appello.
La decisione della Suprema Corte
I giudici della settima sezione penale hanno ritenuto l’impugnazione del tutto priva dei requisiti minimi di legge. Secondo la Corte, il ricorso per cassazione generico non soddisfa le prescrizioni dell’articolo 581 del codice di procedura penale. Tale norma impone infatti al ricorrente di indicare in modo puntuale le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la richiesta.
Nel caso in esame, il ricorrente si era limitato a enunciare la violazione di legge e il vizio di motivazione senza fornire alcuna argomentazione a sostegno. Le lamentele erano state giudicate aspecifiche e assertive, risolvendosi in una mera critica formale priva di contenuto critico reale verso la sentenza impugnata.
Le motivazioni
Le motivazioni alla base dell’inammissibilità risiedono nel dovere di specificità dei motivi di impugnazione. La legge processuale stabilisce che l’omessa indicazione delle ragioni specifiche che sorreggono il petitum (la richiesta) rende l’atto nullo ai fini dell’esame di merito. La Corte ha ribadito che il difetto di argomentazione, quando si riduce a un’enunciazione astratta, rientra pienamente nelle cause di inammissibilità previste dall’art. 591 cod. proc. pen.
Inoltre, la Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale per giustificare la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria. Non essendo ravvisabile un’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è stato ritenuto responsabile della presentazione di un atto manifestamente infondato.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Suprema Corte portano alla declaratoria di inammissibilità del ricorso. Oltre alla conferma della condanna penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma pari a 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento ricorda a professionisti e cittadini che il diritto di difesa deve essere esercitato nel rispetto rigoroso delle forme e dei contenuti richiesti dal codice, pena l’inefficacia dell’azione legale e ulteriori oneri economici.
Cosa si intende per ricorso per cassazione generico?
Si tratta di un’impugnazione che non specifica le ragioni di diritto o i fatti concreti che giustificherebbero l’annullamento della sentenza, limitandosi a contestazioni astratte.
Quali sono le conseguenze se il ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente perde la possibilità di modificare la sentenza di condanna e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
A quanto ammonta la multa per un ricorso inammissibile?
In questo caso specifico la Corte ha stabilito una sanzione di tremila euro, ritenuta equa data la manifesta genericità dei motivi presentati dal ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9146 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9146 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 10/01/2025 della Corte d’appello di Napoli dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anno 1 e mesi 3 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 81 cpv e 110 cod. pen. e 73, comma 5, D.P.R. 309/90, per aver ceduto sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità e in ordine al trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità e in ordine al trattamento sanzionatorio.
Il ricorso Ł inammissibile in quanto generico. L’art. 581 lett c) cod. proc. pen.richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Viceversa, l’asserto relativo alla sussistenza di violazioni di legge e di vizi di motivazione Ł soltanto enunciato, senza alcuna argomentazione a sostegno, essendosi il ricorrente limitato a lamentale il difetto di argomentazione in ordine ai motivi di appello in modo del tutto aspecifico ed assertivo. L’inosservanza del disposto dell’art. 581, lett.d) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, Ł prevista dall’art. 591, lett. c) cod. proc. pen.quale causa di inammissibilità.
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Ord. n. sez. 1637/2026
CC – 30/01/2026
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 30/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME