Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11882 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11882 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME NOME FRASCATI il DATA_NASCITA
NOME NOME il DATA_NASCITA
COVACI NOME COGNOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 4 febbraio 2019, con cui COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME erano stati condannati alla pena di mesi sei di reclusione ed euro duecento di multa ciascuno, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625, n. 5 e 61, n. 5 cod. pen.
Gli imputati, a mezzo del comune difensore di fiducia, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando vizio di motivazione.
3. I ricorsi sono generici.
In relazione all’unico motivo di impugnazione, va osservato che i ricorrenti si lamentano esclusivamente dell’illogicità e dell’inadeguatezza del percorso argomentativo della sentenza impugnata in ordine alla riproposizione delle argomentazioni fatte proprie dal Giudice di prime cure, senza articolare la doglianza in termini sufficientemente dettagliati e senza collegarla alla fattispecie concreta. L’asserito difetto di motivazione non emerge dal provvedimento impugNOME, stante anche l’assenza delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno della richiesta.
Al riguardo, va rilevato che è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l’omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441). Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704).
Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
4,
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende.