Ricorso per cassazione generico: la specificità è la chiave
Quando si presenta un’impugnazione in Corte di Cassazione, la precisione non è un’opzione, ma un requisito fondamentale. Un ricorso per cassazione generico, ovvero privo di argomentazioni specifiche e decisive, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. La recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Penale n. 8332 del 2024, offre un chiaro esempio di questa regola, sottolineando l’importanza di motivare in modo puntuale le proprie doglianze.
I fatti del caso
La vicenda ha origine da un decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero nei confronti di un’imprenditrice, accusata dei reati di contraffazione, commercio di prodotti con marchi falsi e ricettazione di calzature. Il Tribunale del riesame, pur confermando parzialmente il sequestro limitandolo a tre paia di scarpe per ogni modello, rigettava la richiesta di annullamento totale del provvedimento.
Contro questa decisione, la difesa dell’imputata proponeva ricorso per cassazione, basandosi su un unico motivo: la violazione di legge per l’omessa valutazione, da parte del Tribunale, di una memoria difensiva e di una consulenza tecnica di parte depositate in udienza.
Il problema del ricorso per cassazione generico
Il punto focale della decisione della Suprema Corte è la manifesta infondatezza del ricorso a causa della sua genericità. La difesa si era limitata a lamentare il mancato esame dei propri documenti, senza però entrare nel merito degli stessi.
Secondo la Cassazione, non è sufficiente denunciare un’omissione da parte del giudice di merito. Chi ricorre ha l’onere di:
1. Rappresentare puntualmente i temi contenuti nella memoria o negli atti non considerati.
2. Dimostrare la concreta idoneità di tali argomenti a “scardinare” la pronuncia impugnata.
3. Evidenziare il collegamento tra le difese omesse e specifici profili di carenza, contraddittorietà o illogicità della sentenza che si contesta.
In altre parole, l’appellante doveva spiegare perché e come la consulenza tecnica e la memoria difensiva, se fossero state esaminate, avrebbero condotto il Tribunale a una decisione diversa, ad esempio escludendo la contraffazione o la destinazione alla vendita della merce sequestrata.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha rilevato che l’imputata, attraverso il suo difensore, si era limitata a lamentare l’omissione senza fornire alcuna indicazione sulle ragioni per cui gli atti depositati avrebbero dovuto orientare diversamente la decisione. Mancava, quindi, quel nesso di causalità tra l’errore procedurale denunciato (l’omissione) e l’ingiustizia della decisione finale (la conferma del sequestro).
Citando un proprio precedente (sentenza n. 17798 del 2019), la Corte ha ribadito che il dovere di specificità dei motivi di ricorso impone di non fermarsi a una critica astratta, ma di calarla nel contesto specifico del caso, dimostrando la rilevanza concreta delle proprie argomentazioni.
Conclusioni
La sentenza in esame si conclude con una declaratoria di inammissibilità e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro. Questo esito serve da monito: il giudizio di cassazione non è una terza istanza di merito dove si possono ridiscutere i fatti, ma un controllo di legittimità sulle decisioni dei giudici precedenti. Per attivare efficacemente questo controllo, è indispensabile formulare motivi di ricorso precisi, autosufficienti e capaci di evidenziare non solo un errore, ma anche la sua decisività ai fini del giudizio. Un ricorso per cassazione generico non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche per l’imputato.
Quando un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è considerato generico e quindi inammissibile quando si limita a enunciare un vizio di legge senza spiegare in modo specifico e puntuale come tale vizio abbia influito sulla decisione impugnata e perché le argomentazioni omesse avrebbero avuto un’idoneità decisiva a cambiarne l’esito.
È sufficiente lamentare l’omesso esame di una memoria difensiva per ottenere l’annullamento di un’ordinanza?
No, non è sufficiente. Secondo la Corte, la parte ricorrente deve rappresentare puntualmente i contenuti della memoria pretermessa e dimostrare la sua “concreta idoneità scardinante” rispetto alla pronuncia avversata, evidenziando come avrebbe potuto colmare le carenze o le illogicità della motivazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, di una sanzione pecuniaria (nella fattispecie, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8332 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8332 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nata in Cina il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/09/2023 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
dato atto che si procede nelle forme di cui all’art. 23, comrna 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 21/09/2023 il Tribunale di Santa Maria Capia Vetere ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell’interesse di NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero in data 31/03/2023, in relazione ai reati di cui agli artt. 473, 474 e 648 cod. pen. contraffazione e ricettazione di calzature con marchi e modelli contraffatti o imitati, meglio specificate nel verbale della Guardia di Finanza del 28 marzo 2023 confermando il decreto, limitatamente a tre paia di scarpe per ciascuno dei modelli e dei tipi indicati nel verbale stesso.
Avverso l’ordinanza del giudice del riesame propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’indagata, sulla base di un unico motivo con il quale eccepisce la violazione di legge (art. 309, comma 9, cod. proc. pen., in relazione all’art. 324, comma 7, cod. proc. pen.) per l’omessa valutazione degli elementi addotti dalla difesa e, in particolare, della consulenza di parte e della memoria difensiva depositate in udienza.
3. Il ricorso è manifestamente infondato per genericità del motivo.
L’omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva (e degli atti allegati) può essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motivazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della sentenza impugnata (Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, C., Rv. 276766 – 01).
Nel caso di specie, la ricorrente si è limitata a lamentare l’omesso esame di una memoria e di un elaborato tecnico – peritale, senza alcuna indicazione delle ragioni in base alle quali tali atti avrebbero diversamente orientato la decisione, con specifico riferimento alla misura cautelare in argomento (sequestro probatorio di campioni di calzature, finalizzato alla verifica della contraffazione e ricettazion di merce destinata alla vendita).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 02/02/2024
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Il Consigliere estensore
Il Presi ente