Ricorso per cassazione generico: la Cassazione ribadisce il principio di inammissibilità
Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un importante spunto di riflessione sui requisiti di ammissibilità delle impugnazioni. Quando un ricorso per cassazione generico viene presentato, le conseguenze possono essere severe. Il caso in esame riguarda un imprenditore condannato per bancarotta fraudolenta documentale che si è visto dichiarare inammissibile il proprio ricorso, con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione. Analizziamo insieme la vicenda e le ragioni della decisione.
Il caso: dalla condanna per bancarotta all’appello in Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imprenditore per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. La sentenza di primo grado era stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Torino.
Secondo i giudici di merito, l’imputato si era reso responsabile della distrazione o falsificazione delle scritture contabili, un comportamento volto a recare pregiudizio ai creditori dell’azienda. Non rassegnandosi alla condanna, l’imprenditore, tramite il proprio difensore, ha deciso di giocare l’ultima carta a sua disposizione: il ricorso alla Corte di Cassazione, il massimo organo della giustizia italiana.
Analisi del ricorso per cassazione generico
L’esito del ricorso, tuttavia, è stato negativo. La Corte Suprema ha ritenuto che l’unico motivo di impugnazione presentato fosse non solo basato su questioni di fatto, ma anche intrinsecamente generico.
In altre parole, la difesa non ha sollevato specifiche violazioni di legge commesse dai giudici d’appello, limitandosi a una critica generica della sentenza impugnata. Mancava una “puntuale enunciazione delle ragioni di diritto” e dei “correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato”, elementi essenziali per consentire alla Corte di Cassazione di svolgere il proprio ruolo di giudice della legittimità.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha spiegato che il suo compito non è quello di riesaminare i fatti del processo, compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. Il ricorso per cassazione deve concentrarsi unicamente su presunti errori di diritto. Un ricorso per cassazione generico, che non individua con precisione la norma violata o il vizio logico nella motivazione della sentenza precedente, non può essere accolto.
La genericità impedisce alla Corte di comprendere quali siano le critiche specifiche mosse alla decisione impugnata e, di conseguenza, di valutarne la fondatezza. Per questo motivo, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, senza nemmeno entrare nel merito della questione.
Le conclusioni
La decisione della Suprema Corte è un monito fondamentale: la redazione di un ricorso per cassazione richiede rigore tecnico e precisione. Non è sufficiente contestare la decisione, ma è necessario argomentare in modo specifico e puntuale, indicando le norme di legge che si ritengono violate e le ragioni giuridiche a sostegno della propria tesi. La conseguenza della presentazione di un atto generico è drastica: l’inammissibilità, che comporta non solo la conferma della condanna ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso ammontava a 3.000,00 euro.
Perché un ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico, ossia basato su questioni di fatto e privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che giustificassero l’impugnazione.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato nei gradi di merito?
L’imputato era stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, per aver occultato o falsificato le scritture contabili della propria azienda.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8803 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8803 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a BUSTO ARSIZIO il 19/02/1972
avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale COGNOME NOME era stato condannato in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale;
che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
che l’unico motivo è versato in fatto ed è anche intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei co congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Il GLYPH sidente