Ricorso per Cassazione Generico: La Guida alla Corretta Formulazione dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un’occasione cruciale per far valere le proprie ragioni. Tuttavia, l’accesso a questa fase è regolato da norme procedurali molto severe. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda l’importanza della specificità, chiarendo perché un ricorso per cassazione generico è destinato all’inammissibilità. Questo principio non è un mero formalismo, ma una garanzia per il corretto funzionamento della giustizia.
I Fatti di Causa
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da due individui contro una sentenza della Corte di Appello. Quest’ultima aveva parzialmente riformato una decisione di primo grado, dichiarando l’improcedibilità per alcuni furti a carico di un’imputata per difetto di querela e rideterminando la pena per i reati residui. Per il secondo imputato, invece, era stata confermata la condanna per ricettazione e altre violazioni.
La difesa comune ha proposto un unico motivo di ricorso in Cassazione, lamentando l’eccessività della pena e la mancanza di prova per alcuni capi d’accusa, nonché l’eccessività dell’aumento per la continuazione per entrambi gli imputati. La Corte, tuttavia, ha ritenuto che tali lamentele fossero state formulate in modo del tutto inadeguato.
L’Analisi della Corte: Perché un Ricorso per Cassazione Generico è Inammissibile?
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, evidenziandone la totale genericità e indeterminatezza. Il punto centrale della decisione risiede nella violazione dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. Questa norma impone che i motivi di ricorso indichino specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Nel caso specifico, i ricorrenti si erano limitati a esporre le loro doglianze in modo caotico e confuso, senza fornire al giudice gli strumenti per individuare con precisione i punti della sentenza impugnata che intendevano criticare e le ragioni di tale critica. La Corte ha richiamato un suo precedente orientamento (sentenza n. 7801/2014), secondo cui è inammissibile un ricorso “fondato su una caotica esposizione delle doglianze, dal tenore confuso e scarsamente perspicuo, che renda particolarmente disagevole la lettura e che esuli dal percorso di una ragionata censura della motivazione”.
La Mancanza di Specificità
Un ricorso per cassazione generico si manifesta quando non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza che si intende impugnare. Invece di contestare passaggi logici specifici del ragionamento del giudice di merito, ci si limita a riproporre lamentele vaghe. Questo approccio impedisce alla Corte di Cassazione di esercitare il proprio sindacato, che è un controllo di legittimità e non un riesame dei fatti.
L’assenza di Illogicità Manifesta
Oltre alla genericità, la Corte ha sottolineato che il ricorso era anche manifestamente infondato. La motivazione della Corte di Appello, infatti, non presentava alcuna evidente illogicità. Di fronte a una decisione ben argomentata, un ricorso ha successo solo se riesce a dimostrare un vizio logico-giuridico palese, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su un principio cardine della procedura penale: la chiarezza e specificità dell’atto di impugnazione. Il giudice dell’impugnazione non ha il compito di ricercare autonomamente i possibili vizi della sentenza, ma deve essere guidato dalle censure precise e circostanziate della parte ricorrente. L’atto di appello, e a maggior ragione il ricorso per cassazione, deve contenere una critica argomentata e puntuale al provvedimento impugnato. Nel caso in esame, la difesa non ha indicato gli elementi specifici su cui si basava la propria critica alla sentenza della Corte d’Appello, la cui motivazione era stata ritenuta logicamente corretta. Mancando questo confronto critico, il ricorso si è risolto in una sterile lamentela, inadeguata a innescare una revisione da parte della Suprema Corte.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale per chiunque si appresti a redigere un ricorso per cassazione. La precisione non è un optional. È necessario studiare a fondo la sentenza impugnata, individuarne i passaggi critici e formulare censure specifiche, supportate da argomenti giuridici solidi e riferimenti fattuali pertinenti. Evitare un ricorso per cassazione generico non solo aumenta le possibilità di successo, ma previene anche conseguenze negative. Infatti, l’inammissibilità del ricorso ha comportato per i ricorrenti la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Un monito chiaro sull’importanza della diligenza e della tecnica nella redazione degli atti giudiziari.
Per quali motivi un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile, come nel caso di specie, per difetto di specificità. Se i motivi sono esposti in modo caotico, confuso e generico, senza indicare chiaramente gli elementi che dovrebbero invalidare la sentenza impugnata, il ricorso non può essere esaminato.
Cosa si intende per ‘genericità’ dei motivi di ricorso?
Per ‘genericità’ si intende la mancanza dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. Un motivo è generico quando, a fronte di una motivazione logicamente corretta della sentenza, non indica gli elementi specifici alla base della censura, impedendo al giudice di individuare i rilievi mossi.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1984 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1984 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato il 18/05/1987 NOME nato a OLBIA il 12/09/1991
avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME e NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari che, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per difetto di querela per una serie di furti nei confronti della prima imputata rideterminando la pena rispetto ai furti residui di cui agli artt. 624, 625 n.4 cod. pen. e ha confermato la pronunzia di condanna per il secondo imputato per i reati di cui agli artt.648 cod. pen. e artt. 110,55 del D. Lgs 231/2007.
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui la difesa comune ha denunziato:
l’eccessività della pena con riferimento al capo F contestato alla imputata e la mancanza di prova;
l’eccessività dell’aumento per la continuazione con riferimento ad entrambi gli imputati con riferimento al capo M;
è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Secondo questa Corte è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione fondato su una caotica esposizione delle doglianze, dal tenore confuso e scarsamente perspicuo, che renda particolarmente disagevole la lettura e che esuli dal percorso di una ragionata censura della motivazione del provvedimento impugnato. (Sez. 2, Sentenza n. 7801 del 19/11/2013, dep.2014, COGNOME, Rv. 259063).
È altresì manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità.
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2024 Il consi e este re
Il Presidente