Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18020 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18020 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il 31/07/1963
avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
La Corte d’Appello di Palermo, con la sentenza in data 06/11/2024, che ha confermato la condanna alla pena di mesi due di arresto ed euro 800,00 di multa, inflitta dal Tribunale d Termini Imerese a COGNOME NOME in data 28/02/2023 per il reato di cui all’art. 18 comma 2, lett. b) e comma 2 bis del D.Igs. 30 aprile 1992, n. 285, con sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei.
L’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione per violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione ai capi d’imputazi contestati, sostenendo che i giudici di merito avrebbero errato nella valutazione del dato storico processuale, applicando erroneamente la legge penale in materia di prove e dando luogo ad una sentenza illogica e incongruente.
Lamenta, in particolare, l’inosservanza dei principi di ragionevolezza nella stesura della motivazione. Il ricorrente sostiene che l’Organo decidente avrebbe omesso l’esame di punti rilevanti, viziando così il procedimento logico-giuridico in ordine alla partecipazi dell’imputato nei fatti di reato ascrittigli.
Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
Le doglianze articolate dal ricorrente risultano generiche, prive di confronto con l decisione impugnata e non scandite dalla necessaria critica analitica delle argomentazioni poste a fondamento della sentenza. L’impugnazione si limita a contestare l’erronea valutazione del dato probatorio e l’applicazione della legge penale, senza tuttavia indicare specificamente in cosa consisterebbe l’errore valutativo o l’erronea applicazione della legge.
Deve in proposito richiamarsi il principio, affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza COGNOME (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822), secondo cui “l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamen decisione impugnata, non potendo ritenersi ammissibile l’atto di impugnazione che si limiti alla mera enunciazione di un vizio di cui all’art. 606 c.p.p., senza una puntuale indicazione degl elementi che rendono configurabile il vizio stesso”.
Nel caso di specie, il ricorrente ha omesso di specificare quali elementi di prova sarebbero stati erroneamente valutati e quali principi di diritto sarebbero stati violati, limitan formulare censure generiche che si risolvono nella mera richiesta di una rivalutazione del compendio probatorio.
La Corte d’Appello ha confermato la decisione di primo grado con motivazione congrua e immune da vizi logici, valorizzando sia gli elementi sintomatici dello stato di ebbrezza rilev dai verbalizzanti (alito vinoso, occhi lucidi, linguaggio sconnesso), sia l’esito della p dell’alcoltest (tasso alcolemico pari a 1,44 g/1). Correttamente, inoltre, la Corte ha riten integrata l’aggravante di aver provocato un incidente stradale, in considerazione del fatto che i veicolo condotto dall’imputato, autonomamente e senza essere sollecitato da altrui condotte, era fuoriuscito dalla carreggiata.
Rispetto a tale apparato motivazionale, il ricorso per cassazione si rivela carente dell necessaria specificità, poiché non affronta in modo critico e argomentato le ragioni poste a
fondamento della decisione, ma si limita a proporre una diversa e generica lettura delle risultanze processuali, inammissibile in sede di legittimità.
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), a versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 aprile 2025
Il Consigliere estensore
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