Ricorso per Cassazione Generico: La Guida per Evitare l’Inammissibilità
Presentare un ricorso per Cassazione generico è uno degli errori più gravi che si possano commettere nel processo penale, con conseguenze severe come la dichiarazione di inammissibilità e la condanna a sanzioni pecuniarie. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per analizzare i requisiti di specificità dei motivi di ricorso e comprendere come evitare questo esito negativo.
I Fatti del Caso in Analisi
Due soggetti venivano condannati in primo e secondo grado per il reato di furto aggravato, ai sensi degli artt. 624 bis e 625 c.p. La Corte di Appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale, condannando il primo imputato a otto mesi di reclusione e 220 euro di multa, e il secondo a un anno di reclusione e 330 euro di multa.
Contro questa decisione, entrambi gli imputati, tramite i loro difensori, proponevano ricorso per Cassazione, lamentando violazioni di legge. In particolare, uno dei ricorrenti eccepiva la mancata emissione di una sentenza di proscioglimento immediato (ex art. 129 c.p.p.), mentre l’altro denunciava la violazione di una norma procedurale (art. 63, comma 2, c.p.p.).
La Valutazione del Ricorso per Cassazione Generico
La Corte Suprema ha esaminato i ricorsi e li ha rigettati entrambi, dichiarandoli inammissibili per la loro genericità. Secondo i giudici, le doglianze presentate dagli imputati erano formulate in modo astratto e non sufficientemente dettagliato.
I ricorrenti si erano limitati a criticare l’illogicità e l’inadeguatezza del percorso argomentativo della Corte d’Appello, senza però articolare le loro obiezioni in maniera specifica. Non avevano indicato con precisione le presunte violazioni normative, né le avevano collegate in modo puntuale agli elementi concreti del caso. In sostanza, si erano limitati a proporre una tesi alternativa a quella accolta dai giudici di merito, senza dimostrare le carenze o le omissioni argomentative della sentenza impugnata.
I Principi Richiamati dalla Corte
Per motivare la propria decisione, la Cassazione ha richiamato due importanti principi giurisprudenziali:
1. È inammissibile il ricorso che si limita a lamentare genericamente l’omessa valutazione di una tesi difensiva alternativa, senza indicare precise carenze o illogicità della motivazione che possano minare la capacità dimostrativa del compendio probatorio (Cass. n. 30918/2015).
2. Il ricorso per Cassazione deve contenere una precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica, non potendo consistere in una mera riproposizione di argomenti già vagliati e disattesi (Cass. n. 13951/2014).
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha stabilito che i ricorsi erano del tutto generici. Gli avvocati non avevano adempiuto all’onere di specificità richiesto per l’accesso al giudizio di legittimità. Lamentare una ‘mancata assoluzione’ o una ‘violazione procedurale’ senza spiegare dettagliatamente dove e come il giudice di merito avrebbe errato nell’applicare la legge ai fatti di causa equivale a non presentare un motivo valido.
Il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove si può ridiscutere la valutazione delle prove. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Per questo, chi ricorre deve indicare con estrema precisione i punti della decisione che ritiene viziati e le ragioni giuridiche a sostegno della propria tesi. Un ricorso per Cassazione generico fallisce proprio in questo, trasformandosi in una richiesta inammissibile di rivalutazione dei fatti.
Conclusioni
La decisione in commento ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la specificità dei motivi di ricorso è un requisito imprescindibile per l’ammissibilità dell’impugnazione in Cassazione. Gli avvocati difensori devono redigere atti che non si limitino a criticare genericamente la sentenza, ma che identifichino in modo chiaro e puntuale le violazioni di legge o i vizi di motivazione. In caso contrario, il ricorso sarà dichiarato inammissibile, con la conseguenza non solo di rendere definitiva la condanna, ma anche di esporre l’imputato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso ammontava a 3.000 euro per ciascun ricorrente.
Perché un ricorso per Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i suoi motivi sono generici, ossia se non indicano in modo specifico e dettagliato le presunte violazioni di legge o i vizi di motivazione della sentenza impugnata, collegandoli ai fatti concreti del caso.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Un motivo è considerato ‘generico’ quando si limita a lamentare l’illogicità o l’inadeguatezza della decisione precedente senza articolare doglianze precise, dettagliate e direttamente collegate alla fattispecie concreta, proponendo di fatto solo una tesi alternativa a quella del giudice.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro per ciascuno.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8546 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8546 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 13 luglio 2021, emessa all’esito di giudizio abbreviato, con cui COGNOME NOME e COGNOME NOME erano stati condannati il primo alla pena di mesi otto di reclusione ed euro duecentoventi di multa e il secondo alla pena di anni uno di reclusione ed euro trecentotrenta di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 624 bis e 625, comma primo, n. 2, cod. pen..
Gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello.
2.1. COGNOME (un motivo di impugnazione).
Violazione di legge con riferimento alla mancata emissione di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
2.2. COGNOME (un motivo di impugnazione).
Violazione dell’art. 63, comma 2, cod. proc. pen..
3. I ricorsi sono generici.
In relazione ad entrambi i motivi di impugnazione, va osservato che i ricorrenti si dolgono esclusivamente dell’illogicità e dell’inadeguatezza del percorso argomentativo della sentenza impugnata in ordine alla mancata emissione di una sentenza di assoluzione, limitandosi ad indicare le disposizioni normative asseritamente violate, senza articolare le doglianze in termini sufficientemente dettagliati e senza collegarle alla fattispecie concreta.
Al riguardo, va rilevato che è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l’omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441). Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704).
Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende.
NOME COGNOME