Ricorso per cassazione: perché la firma dell’avvocato è indispensabile?
Presentare un ricorso per cassazione è una fase delicata e altamente tecnica del processo penale, governata da regole procedurali molto rigide. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci ricorda una di queste regole fondamentali: il ricorso deve essere firmato da un avvocato cassazionista, non dalla parte personalmente. Analizziamo insieme questa decisione e le sue importanti implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un individuo condannato in primo e secondo grado per il reato di tentato furto pluriaggravato. La Corte d’Appello di Bari aveva confermato la sentenza di condanna. Contro questa decisione, l’imputato ha deciso di presentare personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione, articolando le proprie doglianze in un unico motivo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, senza nemmeno entrare nel merito delle ragioni esposte, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione è stata presa ‘de plano’, ovvero senza la necessità di un’udienza pubblica, data la manifesta infondatezza procedurale del ricorso. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 4.000,00 Euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la sottoscrizione del ricorso per cassazione
La Corte ha basato la sua decisione su un principio di diritto ormai consolidato, rafforzato dalla riforma legislativa del 2017 (legge n. 103). Gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, come modificati, stabiliscono chiaramente che il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte.
L’atto deve essere obbligatoriamente sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione. Questa regola si applica a qualsiasi tipo di provvedimento, inclusi quelli in materia cautelare.
I giudici hanno inoltre precisato un punto cruciale: non ha alcuna rilevanza il fatto che la firma dell’imputato possa essere stata autenticata da un avvocato cassazionista. La legge non richiede una mera autenticazione, ma la diretta paternità dell’atto da parte del professionista qualificato. Questa impostazione, come ricordato dalla Corte citando le Sezioni Unite (sentenza n. 8914/2018), garantisce che il ricorso sia tecnicamente adeguato e si concentri su questioni di legittimità, evitando che la Corte Suprema diventi un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un messaggio inequivocabile: il ‘fai-da-te’ giudiziario è precluso nell’ultimo grado di giudizio. La figura dell’avvocato cassazionista non è una formalità, ma un presidio di competenza tecnica indispensabile per accedere alla Corte di Cassazione. La norma ha lo scopo di filtrare i ricorsi, assicurando che solo quelli con solide basi giuridiche arrivino all’esame della Suprema Corte. Per i cittadini, ciò significa che per contestare una sentenza penale in Cassazione è assolutamente necessario affidarsi a un difensore specializzato, l’unico soggetto abilitato dalla legge a redigere e sottoscrivere l’atto di impugnazione.
 
Un imputato può firmare personalmente il proprio ricorso per cassazione?
No. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, a seguito della riforma del 2017, il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione.
Se la firma dell’imputato è autenticata da un avvocato cassazionista, il ricorso è valido?
No, l’autenticazione della firma non sana il vizio procedurale. La legge richiede che l’atto sia redatto e sottoscritto direttamente dal difensore qualificato, che se ne assume la paternità tecnica, e non che la firma della parte sia semplicemente autenticata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per questo motivo?
La dichiarazione di inammissibilità impedisce l’esame nel merito del ricorso e comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che nel caso di specie è stata fissata in 4.000,00 Euro, da versare alla Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7743 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5   Num. 7743  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG TOMASO EPIDENDIO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
–  che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di NOME per il delitto di tentato furto pluriaggravato (fatto commesso in Bari il 20 marzo 2018);
 che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato personalmente, articolando un solo motivo;
che il ricorso è inammissibile, in quanto personalmente sottoscritto dall’imputato; ciò, avuto riguardo al principio di diritto secondo cui il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 – dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010), senza che nulla rilevi il fatto che la firma del ricorrente sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Rv. 277695; Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, Rv. 274221);
che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2024