Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39594 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39594 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DELLA PENNA NOME nato a TRIESTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza emessa in data 12/09/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Vasto in data 10/01/2019 nei confronti diDELLA COGNOME NOME in relazione al reato di cui agli artt. 646 commi primo e terzo, 61 n. 11 cod. pen.
2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile, perché presentato personalmente dall’imputatO, mentre esso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell’albo speciale della Cassazione, ai sensi dell’art. 613, cod. proc. pen., così come riformulato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103. Va, infatti, ribadito che «li ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all’art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev’essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell’atto impugnatorio, sia l’autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato difensivo e della delega al deposito dell’atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto 2 stesso», (Sez. 3 – , Sentenza n. 11126 del 25/01/2021, COGNOME, Rv. 281475 – 01). Lo stesso vale anche quando il difensore si limiti ad autenticare la sottoscrizione, per come avvenuto nel caso in esame.
rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16/05/2023 Il Consigliere Estensore