Ricorso per Cassazione: perché la firma dell’imputato non basta
Il Ricorso per Cassazione rappresenta l’ultimo baluardo della difesa nel sistema penale italiano, ma l’accesso a questo grado di giudizio è subordinato a requisiti formali estremamente rigorosi. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: l’imputato non può sottoscrivere personalmente l’atto di impugnazione.
I fatti di causa
Il caso trae origine da un’impugnazione presentata da un soggetto condannato in secondo grado dalla Corte di Appello. L’imputato aveva deciso di procedere autonomamente, depositando un atto di Ricorso per Cassazione sottoscritto di proprio pugno. Tale iniziativa si inseriva in un contesto processuale già caratterizzato da un concordato sulla pena, ovvero un accordo raggiunto tra le parti durante il grado precedente, che di per sé limita le possibilità di contestazione futura.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno esaminato il ricorso rilevandone l’immediata inammissibilità. La decisione è stata assunta con procedura semplificata, cosiddetta de plano, senza la necessità di fissare un’udienza pubblica. Oltre al difetto di sottoscrizione, la Corte ha evidenziato come i motivi addotti fossero generici e non conformi a quanto previsto dal codice di rito, specialmente alla luce della limitazione della cognizione derivante dal precedente concordato sulla pena.
L’obbligo del difensore abilitato
Il punto centrale della decisione riguarda l’applicazione dell’art. 613 del codice di procedura penale. A seguito della riforma introdotta dalla Legge 103 del 2017, è stato eliminato ogni dubbio sulla necessità che il Ricorso per Cassazione sia redatto e firmato esclusivamente da un avvocato iscritto nell’albo speciale dei cassazionisti. La firma dell’imputato, pur essendo espressione della sua volontà, non è idonea a instaurare validamente il rapporto processuale davanti alla Suprema Corte.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla stretta osservanza delle norme procedurali che regolano l’accesso alla giurisdizione di legittimità. L’art. 613, comma 1, c.p.p. stabilisce chiaramente che l’atto deve essere sottoscritto da un difensore abilitato, a pena di inammissibilità. Questa norma mira a garantire che i ricorsi siano tecnicamente strutturati e basati su violazioni di legge concrete, evitando l’intasamento della Corte con atti privi di fondamento giuridico o redatti senza la necessaria competenza tecnica. Nel caso di specie, la sottoscrizione personale dell’imputato ha impedito in via originaria la nascita di un valido rapporto di impugnazione. Inoltre, la Corte ha sottolineato che la rinuncia ai motivi operata in sede di concordato sulla pena preclude la possibilità di sollevare nuove contestazioni nel merito, rendendo il ricorso ulteriormente inammissibile per genericità.
Le conclusioni
Le conclusioni della Suprema Corte sono state nette: il ricorso è stato dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. In aggiunta, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, come previsto per i casi in cui l’impugnazione sia manifestamente infondata o viziata da errori procedurali grossolani. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza della consulenza legale specialistica: il Ricorso per Cassazione non è un atto che può essere gestito privatamente, ma richiede una difesa tecnica qualificata per superare il severo vaglio di ammissibilità dei giudici di legittimità.
Posso firmare personalmente il ricorso per la Cassazione?
No, la legge stabilisce che l’atto debba essere sottoscritto esclusivamente da un difensore iscritto nell’albo speciale dei cassazionisti, altrimenti il ricorso viene dichiarato inammissibile.
Cosa succede se il ricorso è dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e solitamente al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Il concordato sulla pena impedisce il ricorso?
Il concordato limita fortemente i motivi di impugnazione, rendendo inammissibili le contestazioni che non riguardano specifici vizi di legalità della pena o del procedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 49236 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 49236 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a il DATA_NASCITA a Torre Annunziata
avverso la sentenza del 18/05/2023 della Corte di appello di Napoli
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge: la rinuncia ai motivi e il concordato sulla pena implicano una limitazione della cognizione devoluta, discendendone l’inammissibilità di motivi di ricorso
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sotto dall’imputato in violazione di quanto disposto dall’art. 613, comma 1, cod. proc. p modificato dalla legge 103 del 2017. Ciò impedisce in via originaria l’instaurazione di rapporto di impugnazione, anche a voler tacere della genericità dei motivi di ricorso.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedu de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2023
Il Pre,i^nte