Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50071 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 50071 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ANGRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
GLYPH NOME COGNOME propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 4 aprile 2023, che aveva confermato la condanna di NOME per il reato di truffa.
1.1 II ricorrente eccepisce l’omessa e contraddittoria motivazione in oprdine alla commissione del fatto ed alla sussistenza del fatto reato e la violazione e falsa applicazione dell’art. 165 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1 Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 8914/18 del 21.12.2017, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, hanno affermato il seguente principio di diritto: “Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’al speciale della Corte di cassazione”
Alla stregua del principio di diritto sopra enunciato, assume rilievo preliminare ed assorbente la considerazione del fatto che il ricorso è stato personalmente sottoscritto dall’imputato e da lui presentato in data successiva a quella dell’entrata in vigore, avvenuta il 3 agosto 2017, delle modifiche apportate dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017.
1.2 Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/11/2023