Ricorso per Cassazione: l’importanza della firma del difensore
Il Ricorso per Cassazione rappresenta l’ultimo baluardo della difesa in un processo penale, ma la sua ammissibilità è legata a requisiti formali estremamente rigorosi. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: l’imputato non può sottoscrivere personalmente il ricorso, pena l’inammissibilità dello stesso.
Nel caso di specie, un cittadino era stato condannato in appello per il reato di furto alla pena di sei mesi di reclusione. Nel tentativo di impugnare la sentenza, ha presentato un ricorso firmandolo di proprio pugno, senza l’ausilio di un legale abilitato al patrocinio presso le magistrature superiori.
La sottoscrizione del Ricorso per Cassazione
La normativa vigente, in particolare gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, stabilisce chiaramente chi siano i soggetti legittimati a presentare e firmare l’atto di impugnazione davanti alla Suprema Corte. A differenza dei gradi di merito, dove in alcuni casi sono ammesse forme di partecipazione diretta, il giudizio di legittimità richiede una competenza tecnica certificata.
Perché la firma personale non è valida
La firma personale dell’imputato sul Ricorso per Cassazione non è considerata idonea a instaurare il giudizio. La legge impone che l’atto sia sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione. Questa regola serve a garantire che i ricorsi presentati siano tecnicamente fondati e rispettino i complessi parametri di legittimità richiesti dal sistema giudiziario.
Conseguenze dell’inammissibilità
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile per vizi di forma, come la mancanza della firma di un cassazionista, la Corte non entra nel merito delle doglianze. Questo significa che la condanna precedente diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente subisce conseguenze economiche non trascurabili, tra cui il pagamento delle spese del procedimento e una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Le motivazioni
I giudici hanno rilevato che il ricorso era inammissibile ai sensi degli articoli 571, comma 1, e 613, comma 1, del codice di procedura penale. La sottoscrizione personale dell’imputato, priva del supporto di un difensore abilitato, costituisce una violazione insanabile delle norme procedurali. La Corte ha applicato l’art. 610 comma 5-bis c.p.p., che permette di dichiarare l’inammissibilità senza particolari formalità quando il vizio è evidente e insuperabile.
Le conclusioni
La decisione sottolinea come la tecnicità del diritto penale non ammetta improvvisazioni. Il Ricorso per Cassazione non è un semplice atto di protesta contro una sentenza sgradita, ma un atto giuridico complesso che richiede il ministero di un difensore specializzato. La mancanza di questo requisito formale preclude ogni possibilità di revisione della sentenza, rendendo la condanna irrevocabile e aggiungendo oneri finanziari a carico della parte.
Posso firmare personalmente un ricorso in Cassazione?
No, per legge il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale dei cassazionisti, altrimenti viene dichiarato inammissibile.
Cosa succede se il ricorso è dichiarato inammissibile?
La Corte non esamina i motivi del ricorso, la sentenza di condanna diventa definitiva e il ricorrente deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
Quali norme regolano la firma del ricorso penale?
Gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale definiscono i soggetti legittimati a proporre l’impugnazione e le modalità di sottoscrizione degli atti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1061 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1061 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG, 36207/2022
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, di conferma della sentenza del Tribunale di Pavia che lo ha condannato alla pena di sei mesi di reclusione ed € 400 di multa per il reato di furto .
Rilevato che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall’imputato e non da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 14/12/2022