Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 294 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 294 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
NOME nato in Nigeria il DATA_NASCITA rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, di fiducia;
avverso la sentenza del 19/09/2024 del Tribunale di Perugia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Perugia ha applicato a NOME, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di un anno mesi sei di reclusione ed 800,00 di multa per i delitti di cui agli artt. 56-624 bis ( capo A) e 648 cod. pen. ( capo B).
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore fiduciario, deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b, cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento agli artt. 648 e 712 cod. pen. sotto il
mancata riqualificazione giuridica del fatto contestato al capo B) nella contravvenzione incauto acquisto.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è adeguato al contenuto dell’accordo tra le parti, ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica del contestato al capo B) in termini di ricettazione.
Per consolidato orientamento di questa Corte, che qui si intende ribadire, in tema d applicazione della pena su richiesta delle parti, anche successivamente alla introduzion della previsione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto, rilevante ai sensi dell’ 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., è limitata ai soli casi di errore manif configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazion (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri Rv. 276219; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, COGNOME, Rv. 275971; Sez. 6, n. 25167 del 25/06/2020, NOME, Rv. 279573, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, COGNOME, Rv. 283023).
Nel caso di specie, la deducibilità dell’invocato errore deve essere esclusa, no risultando prima facie erronea la qualificazione giuridica del fatto in termini di ricettazi (anziché nella diversa fattispecie contravvenzionale di incauto acquisto), così com proposta dalle parti e positivamente delibata dal giudice a quo.
Nel capo di imputazione si contesta infatti all’imputato il possesso (e, dunque ricezione a monte) di numerosi beni dei quali non giustificava il possesso e la provenienza tra i quali, in particolare, un portafoglio marrone con all’interno una tessera san intestata ad un soggetto terzo che ne aveva denunciato lo smarrimento, documento evidentemente non acquistabile attraverso ordinari e leciti canali di commercio.
L’ inammissibilità va dichiarata senza formalità di rito e con ordinanza ex art. 6 comma 5-bis, cod. proc. pen.; a ciò consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i pro colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, che si ritiene equa considerando che l’impugnazione è stata esperi ragioni non consentite dalla legge.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende Così deciso il giorno 04/12/2024
La Presidente ,r nna NOME COGNOME