Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 39800 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 39800 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE
Data Udienza: 11/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato a Siracusa il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/05/2025 del GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI DEL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a NOME in relazione a più furti pluriaggravati, consumati e tentati, la pena concordata con il Pubblico Ministero.
Il difensore di COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un solo motivo con il quale ha lamentato l’eccessività del trattamento sanzionatorio applicatogli, con riferimento sia alla determinazione della pena base, fissata in misura sensibilmente superiore rispetto al minimo edittale del più grave dei reati posti in continuazione, sia al quantum degli aumenti della pena medesima irrogatigli per ciascuno dei reati satellite.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
La pena applicata al ricorrente non è illegale, in quanto determinata, in relazione alla pena base sulla quale è stato effettuato il calcolo della pena complessiva irrogatagli, nel rispetto del limite edittale stabilito per la più grave delle fattispecie di furto contestategli, poste in continuazione (In tal senso, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 -01). Ne viene che occorre fare applicazione del principio di diritto secondo cui è inammissibile, ai sensi dell’art. 448, comma 2bis , cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l’illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall’ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509).
Poiché il motivo di ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2 -bis , cod. proc. pen. (che si riferiscono esclusivamente all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza), l’inammissib ilità del ricorso medesimo deve essere dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5 -bis , cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, l ‘ 11/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME