Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23196 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23196 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VITTORIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2024 del GIP TRIBUNALE di RAGUSA svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Il difensore di COGNOME NOME ha proposto ricorso con difensore avverso la sente con la quale il Tribunale di Ragusa ha recepito l’accordo delle parti su una pena per cui agli artt. 73, comma 4 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, relativamente alla de illegale di Kg. 16,5 di hashish (in Vittoria, il 7/10/2023);
ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 1, comma 62, della le 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017;
che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena p motivi (generica contestazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto), non d sensi dell’art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall’art. 1, comma 50, della l 103/2017 citata), essendosi già chiarito che, in tema di applicazione della pena su ric parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è li casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al conte capo di imputazione, sicché è inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspeci non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dai tenore d di imputazione e dalla motivazione della sentenza (tra le altre, sez. 4, n. 13749 del Gamal, Rv. 283023-01; sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, COGNOME, Rv. 281116-01);
che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pa delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle am non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Deciso il 29 maggio 2024
La Consigliera est.
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