Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18694 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18694 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORINO il 01/08/1971
avverso la sentenza del 09/07/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di IVREA
t dato avvp alle partid udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza con cui il G.u.p. del Tribunale di Ivrea in data 9.7.2024 gli ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di sei mesi di reclusione e 1.800 euro di multa per i reati cui agli artt. 2 L. n. 895 del 1967, 678 cod. pen. e la pena di dieci giorni di reclusione e 200 euro per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., sostituite con la pena di 196 giorni di lavoro di pubblica utilità;
Ritenuto che si tratti di ricorso proposto per ragioni diverse da quelle previste dall’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.;
Considerato, quanto al primo motivo, che:
la pena determinata a seguito dell’erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge (Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Rv. 283886 – 01);
è inammissibile ai sensi dell’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l’illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall’ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sez. 5, n. 19757 del 16/4/2019, Rv. 276509 01);
Considerato, quanto al secondo motivo, che:
in tema di applicazione concordata della pena, la confisca delle armi e di ogni altro oggetto atto ad offendere, munizione ed esplosivi, deve essere disposta in ogni caso trattandosi di ipotesi obbligatoria (Sez. 5, n. 2738 del 28/9/2021, dep. 2022, Rv. 282541 – 01);
Considerato, quanto al terzo motivo, che:
in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.,
//L
atteso che l’art. 448, comma
2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23
giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, n. 28742 del
25/8/2020, Rv. 279761 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 610, comma
5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30.1.2025