Ricorso per Cassazione nel Patteggiamento: Quando è Ammesso?
Il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento rappresenta un’area di particolare interesse nel diritto processuale penale, soggetta a limiti ben precisi. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce la natura tassativa dei motivi di impugnazione, escludendo la possibilità di contestare la sentenza per vizi legati alla motivazione. Questo principio è cruciale per comprendere la stabilità delle sentenze emesse a seguito di un accordo tra le parti.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da una sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, che applicava a un imputato, su sua richiesta, una pena di un anno e dieci mesi di reclusione e 1.800 euro di multa per reati legati agli stupefacenti. L’imputato, tramite il suo difensore, decideva di presentare ricorso per cassazione avverso tale decisione. La doglianza principale si fondava sulla presunta assenza di motivazione da parte del giudice di primo grado riguardo alla possibile applicazione di una causa di non punibilità, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale.
I Limiti del Ricorso per Cassazione e Patteggiamento
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione sull’interpretazione rigorosa dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta con la riforma del 2017, stabilisce un elenco chiuso e tassativo dei motivi per cui è possibile presentare un ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento. Tali motivi sono:
1. Espressione della volontà dell’imputato: problemi legati al consenso prestato per il patteggiamento.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: quando la sentenza non corrisponde a quanto concordato tra le parti.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo errato.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: nel caso in cui la sanzione applicata sia contraria alla legge.
Qualsiasi motivo di ricorso che non rientri in una di queste categorie è, per definizione, inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha evidenziato che la censura sollevata dall’imputato riguardava un profilo puramente motivazionale. L’appellante non contestava uno dei quattro punti specifici previsti dalla legge, ma lamentava una carenza argomentativa del giudice sulla non applicabilità dell’art. 129 c.p.p. Questo tipo di doglianza, secondo la Cassazione, si pone al di fuori del perimetro di controllo concesso al giudice di legittimità in sede di patteggiamento. La norma ha lo scopo di limitare le impugnazioni a questioni di stretta legalità, evitando che l’accordo tra le parti possa essere rimesso in discussione per aspetti discrezionali o motivazionali. Il ricorso in esame, quindi, non deduceva nessuno dei vizi tassativamente previsti e per questo è stato respinto.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma un orientamento consolidato: l’impugnazione della sentenza di patteggiamento è uno strumento eccezionale, non un’opportunità per un riesame generale della decisione. Chi sceglie il rito del patteggiamento accetta implicitamente una limitazione del proprio diritto di impugnazione, che può essere esercitato solo per violazioni gravi e specifiche, come quelle elencate nell’art. 448, comma 2-bis c.p.p. La critica alla motivazione della sentenza, anche se astrattamente fondata, non costituisce un motivo valido per il ricorso per cassazione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per un vizio di motivazione?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che la doglianza relativa a un vizio di motivazione non rientra tra i motivi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, e pertanto un ricorso basato su tale censura è inammissibile.
Quali sono i motivi validi per presentare un ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
I motivi validi sono esclusivamente quelli attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione non consentita dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12070 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12070 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESAGNE il 10/05/1980
avverso la sentenza del 30/09/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di TARANTO
. à
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che con sentenza del 30/9/2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto applicava ad NOME COGNOME – ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. – la pena di un anno, dieci mesi di reclusione e 1.800 euro di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 697 cod. pen.
Rilevato che propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, censurando l’assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Rilevato che il ricorso è inammissibile.
La doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura – questi – che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che concerne soltanto l’astratta configurabilità dell’art. 129 cod. proc. pen., con riguardo alle cui ipotesi, peraltro, l’impugnazione neppure accenna quale ricorrerebbe nel caso di specie.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025
Il Presidente sigliere estensore