Ricorso per cassazione: i limiti nelle sentenze del Giudice di Pace
Il sistema giudiziario italiano prevede regole stringenti per l’accesso ai gradi superiori di giudizio, specialmente quando si tratta di reati considerati minori. Un caso recente ha messo in luce come il Ricorso per cassazione presenti limiti invalicabili quando si impugnano sentenze relative a procedimenti originariamente di competenza del Giudice di Pace.
La vicenda trae origine da un’accusa di minaccia, ai sensi dell’Art. 612 del Codice Penale. Dopo un’assoluzione in primo grado, confermata in appello con la formula perché il fatto non sussiste, la parte civile ha tentato la via della Suprema Corte. Tuttavia, la decisione dei giudici di legittimità ha ribadito un principio fondamentale: non tutte le critiche a una sentenza possono essere accolte in questa sede.
I limiti oggettivi del ricorso
Il punto centrale della decisione riguarda l’Art. 606, comma 2-bis, del Codice di Procedura Penale. Questa norma stabilisce che, per i reati di competenza del Giudice di Pace, il ricorso per cassazione non può essere proposto per vizio di motivazione. In altre parole, se il giudice di merito ha spiegato il suo ragionamento, anche se la parte non lo condivide, la Cassazione non può intervenire per rivalutare la logica della decisione.
Questa limitazione è stata introdotta per deflazionare il carico di lavoro della Suprema Corte, riservando l’intervento di legittimità solo a violazioni di legge macroscopiche. Nel caso analizzato, la ricorrente lamentava una cattiva valutazione delle testimonianze, un aspetto che rientra pienamente nel merito e che, per legge, è precluso al vaglio di legittimità in questa specifica categoria di reati.
L’importanza della ratio decidendi
Un altro aspetto cruciale emerso dall’ordinanza riguarda la capacità del ricorso di colpire la vera ragione della decisione impugnata, ovvero la ratio decidendi. La ricorrente si era limitata a sostenere la sussistenza degli elementi del reato, senza però affrontare il nodo centrale sollevato dal giudice d’appello: l’incertezza assoluta sullo svolgimento dei fatti e sul tenore delle parole pronunciate.
Quando un ricorso non attacca direttamente le fondamenta logiche della sentenza, viene inevitabilmente dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre applicato una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, oltre al pagamento delle spese processuali, sottolineando la temerarietà dell’impugnazione.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la sua decisione sulla natura speciale del rito davanti al Giudice di Pace. Ai sensi del d.lgs. n. 274 del 2000, il legislatore ha voluto snellire le procedure, limitando i motivi di ricorso per cassazione. Le doglianze relative alla valutazione delle prove e alla coerenza della motivazione sono state ritenute inammissibili poiché non conformi al dettato normativo vigente, che esclude il controllo sulla motivazione per tali fattispecie.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza riafferma che il diritto di difesa deve essere esercitato entro i binari rigorosi stabiliti dal codice di rito. Il tentativo di trasformare la Cassazione in un terzo grado di merito, specialmente in ambiti dove la legge lo vieta espressamente, espone il ricorrente a pesanti sanzioni economiche. La chiarezza della ratio decidendi rimane il baluardo contro cui ogni ricorso generico è destinato a infrangersi.
Si può ricorrere in Cassazione per ogni vizio di una sentenza del Giudice di Pace?
No, la legge limita i motivi di ricorso per questi reati, escludendo espressamente la possibilità di contestare il vizio di motivazione ai sensi dell’articolo 606 comma 2-bis del codice di procedura penale.
Cosa succede se il ricorso non contesta la ragione principale della sentenza?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché non riesce a scalfire la ratio decidendi, ovvero il pilastro logico-giuridico su cui si regge la decisione del giudice di merito.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, viene condannato a versare una somma di denaro, in questo caso tremila euro, alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1042 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1042 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2022
ORDINANZA
dalla parte civile COGNOME NOME nato a GIOIA DEL COLLE il DATA_NASCITA
sul ricorso proposto da: nel procedimento a carico di: NOME COGNOME nato a MARTINA FRANCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2021 del TRIBUNALE di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG NUMERO_DOCUMENTO/2022
Letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, per la parte civile ricorrente, che ha insis per l’assegnazione alla quinta sezione.
Rilevato che la parte civile NOME NOME propone ricorso avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto, quale Giudice di appello, con la quale veniva confermata l’assoluzione di NOME COGNOME dal reato di cui all’art. 612 cod.pen. con la formula “perch fatto non sussiste.
Considerato che le doglianze di cui al primo motivo di ricorso con le quali la parte civ denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla valutazione de dichiarazioni testimoniali in relazione al reato di cui all’art. 612 cod.pen. sono inammissibi quanto non espressive di vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparat argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, R 239692. Tali censure non sono consentite in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appel pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente deduce la sussistenz degli elementi integranti il delitto di minaccia, è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi della pronunzia avversata, che ha strutturato il giudizio di conferma dell’esi liberatorio sull’incertezza circa l’esatto svolgersi dell’episodio ed il tenore delle minacce.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 dicembre 2022
Il Consigliere Estensore
Il Presidente