Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40522 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40522 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2022 del TRIBUNALE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, articolando tre motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice di appello, del 26 ottobre 2022, di conferma della condanna inflittagli dal Giudice di Pace di Roma per il delitto di cui agli artt. e 582 cod. pen., fatto commesso in Roma il 10/12/2017;
che, in data 29 marzo 2023 è stata trasmessa alla Cancelleria di questa Corte, nuova nomina del difensore di fiducia del ricorrente, in persona dell’AVV_NOTAIO;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che tutti e tre i motivi di ricorso, che denunciano la violazione degli artt. 582 e 133 pen. e delle norme processuali attinenti alla pronuncia delle statuizioni civili (segnatament punto di quantificazione della provvisionale) e il vizio di motivazione, dissimulano, pur s l’egida formale del vizio di violazione di legge, censure riconducibili unicamente al v argomentativo, deducibili ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., come tali consentite in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, en in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.