Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6594 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6594 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal COGNOME NOME nato a Cosenza il 07/01/1989; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la ordinanza del 07/08/2024 del tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udita la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore avv.to COGNOME NOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Catanzaro, adito nell’interesse di COGNOME NOME avverso l’ordinanza del Gip del tribunale di Cosenza del 10 luglio 2024, con cui era stata applicata al medesimo la misura della custodia cautelare in carcere in ordine a fattispecie inerenti il traffico di stupefacenti, confermava la ordinanza impugnata.
Avverso la predetta ordinanza COGNOME NOME, mediante il proprio difensore ha proposto, con tre motivi, ricorso per cassazione.
COGNOME Deduce, con il primo, il vizio di contraddittorietà della motivazione relativa alla individuazione del ricorrente quale interlocutore nell’ambito di due
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conversazioni captate, nn. 1138 e 1139. Si sostiene che il tribunale avrebbe erroneamente condiviso, sul punto, le ricostruzioni della polizia giudiziaria in ordine alla individuazione della coincidenza tra il luogo del reato e l’indirizzo d residenza del ricorrente, e sarebbe altresì erronea la valutazione della data di scarcerazione del COGNOME, come operata al fine di confermare pur sempre la identificazione del medesimo quale interlocutore.
Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione alla intervenuta esclusione della fattispecie di cui all’art. 73 comma 5 del DPR 309/90, in realtà configurabile alla luce delle modalità di azione, dei mezzi e della quantità e qualità dello stupefacente.
Con il terzo motivo rappresenta il vizio di motivazione in relazione al pericolo di recidivanza, e in ordine alla individuazione della misura applicabile rilevandosi, dopo avere richiamato giurisprudenza in tema di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato, come il tribunale non illustri i motivo della individuazione, quale unica misura applicabile, di quella della custodia in carcere. Nonostante la presenza di un soggetto già sottoposto, senza violazioni, alla misura degli arresti domiciliari, privo di precedenti specifici, carichi pendenti, per il quale i fatti ascritti risalgono al 2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è inammissibile, siccome proposto senza allegazione delle conversazioni e degli altri dati di riferimento, al di là della sola allegazio di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti prodotto al fine di dimostrare la data di scarcerazione del ricorrente. Si ribadisce, al riguardo, la necessaria considerazione, obliterata dal ricorrente, di fondamentali principi in ordine al tema della contestazione della interpretazione di conversazioni captate: in tema di ricorso per cassazione, invero, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015 Ud. (dep. 26/11/2015 ) Rv. 265053 – 01).
In tale quadro, per cui non può ritenersi intaccata la ricostruzione, operata dai giudici alla luce delle conversazioni captate, della identità dei dialoganti, non risulta altresì illustrata e comunque appare marginale rispetto alla complessiva motivazione in tal modo emergente, la decisività della ulteriore deduzione circa la data di cessazione di misura cautelare degli arresti domiciliari.
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GLYPH Manifestamente infondato appare anche il secondo motivo, rivalutativo del merito a fronte di una motivazione – che deve essere complessivamente esaminata, secondo il principio per cui ai fini del controllo critico sulla sussistenza di un valido percorso giustificativo, ogni punto non può essere autonomamente considerato, dovendo essere posto in relazione agli altri, con la conseguenza che la ragione di una determinata statuizione può anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pur implicito (v. Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012 (dep. 2013), Pg in proc. COGNOME e altri, Rv. 255096, conf. Sez. 5, n. 8411 del 21/5/1992, COGNOME ed altri, Rv. 191487) – la quale appare congrua, in quanto elaborata correttamente nel quadro della valorizzazione delle modalità di azione, anche connotate da tre tipologie di stupefacenti, da serialità nel tempo oltre che dall’ammissione del ricorrente di avere in precedenza effettuato altre cessioni, così da evincersi secondo i giudici, validamente, la emersione di una stabile e organizzata detenzione.
COGNOME Inammissibile è il terzo motivo, atteso che diversamente da quanto sostenuto, i giudici nelle ultime due pagine della ordinanza impugnata hanno sia spiegato il pericolo di recidivanza per le ragioni immediatamente sopra già riportate, siccome attestative di contatti con circuiti di narcotraffico di no secondario livello, sia illustrato l’esclusione di altra misura più lieve a fronte d senso di impunità emergente dal “contesto domestico” dello spaccio e della intervenuta commissione delle condotte ascritte all’indagato, a pochi giorni dalla cessazione degli arresti domiciliari. Il tutto anche nel quadro di una “cospicua biografia penale del cautelato”. Rispetto a tali rilievi, la censura non si connota per una puntuale e specifica confutazione, traducendosi solo nella generica invocazione del dato per cui si tratterebbe di un soggetto già sottoposto, senza violazioni, alla misura degli arresti domiciliari, privo di precedenti specifici, carichi pendenti, per il quale i fatti ascritti risalgono al 2020. Così incorrendosi un difetto di specificità estrinseca del motivo.
GLYPH Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere l spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi
la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2025.