Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7293 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7293 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d’appello di Brescia nel procedimento a carico di: COGNOME NOME NOME a Brescia il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 09/01/2025 del Tribunale di Brescia. Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME ha chiesto la riqualificazione del ricorso in appello e la trasmissione deg alla Corte di appello per il giudizio; letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, che chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, stante la inappellabilità della s impugnata da parte del pubblico ministero.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 9 gennaio 2025 il Tribunale di Brescia ha assolto NOME COGNOME dal reato di cui agli artt. 624, 625 co. 2, 61 A. 11 e 81 cod. pen. Era stato contestato all’COGNOME di essersi impossessato di due telai di biciclette d nonché di due pacchi contenenti abbigliamento presso la sede operativa della di
RAGIONE_SOCIALE di Castenendolo per la quale svolgeva l’attività di autista-corriere. F commesso con le aggravanti della violenza sulle cose, consistita nell’aprire i p contenenti gli oggetti sottratti nonché l’avere agito abusando delle relazi prestazione d’opera.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso Corte di appello di Brescia / affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606 / lett. d i cod. proc. pen. e, in specie, cumulativamente la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Da testimonianze assunte nel corso della istruttoria dibattimentale è risultata pa la sottrazione, in data 9 dicembre 2019, dal magazzino logistico della RAGIONE_SOCIALE di c l’imputato era dipendente, di colli contenenti telai di biciclette e abbigliamento. Dal filmato delle telecamere di sorveglianza si evinceva ch l’imputato aveva caricato il collo sul furgone a lui in uso e, alla contestazion mancanza dello stesso, il ricorrente si era limitato a restituire le dotazioni fo dalla ditta e si era allontaNOME / non facendo più ritorno. Lo stesso giorno in cui la merce da consegnare era stata prelevata da COGNOMECOGNOME sulla pagina “mercatino MTB” del portale Facebook, sul profilo a nome COGNOME NOME con relativa foto d ricorrente, venivano posti in vendita due telai per biciclette da c corrispondenti per modello a quelli in spedizione, pubblicandone le fotografie in ambiente domestico del tutto corrispondente a quello poi descritto dal milit dell’Arma che aveva effettuato la perquisizione a casa del ricorrente.
Con motivazione solo apparente il giudice ha dato atto dell’esito negati della perquisizione e ha affermato che non erano state condotte indagini in meri alla verifica del profilo Facebook in capo all’imputato e che non era stato chiesto al querelante di riconoscere i telai raffigurati nella fotografia quali beni p del furto. Per contro / avrebbe dovuto essere valorizzata sul piano logico la messa in vendita di due telai da parte del dipendente nello stesso giorno della spari dal posto di lavoro, di due articoli analoghi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è ammissibile e fondato.
Occorre, innanzitutto, premettere che non pertinenti si rivelano g argomenti del difensore dell’COGNOME contenuti nelle conclusioni scritte in pun inappellabilità da parte del pubblico ministero delle pronunce di proscioglime per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. poiché l’Ufficio di
ha proposto ricorso per cassazione e non appello, sempre ammessob~ della violar iedile4ge ‘come stabilito dall’art. 606, comma 2, cod proc. pen.
4. La motivazione posta dal Tribunale a fondamento del giudizio espresso è illogica laddove ‘0 afferma una carenza istruttoria benché il Tribunale a argomentato in merito al fatto che i beni erano entrati nel possesso del ricorr 41 bA’ come risultava dalle immagini delle telecamere i che lo immortalavano Fin apriva i colli contenenti la merce che stava caricando sul furgone l e che dai registri della ditta RAGIONE_SOCIALE risultava eseguita la consegna che invece non era mai avvenuta. Ancora, dalla deposizione del Carabiniere che aveva eseguito la perquisizione press l’abitazione del ricorrente era stata accertata la esatta corrispondenza del CCi e del copriletto del letto matrimoniale della stanza da letto del ricorrente, ia-ti del pavimento a quanto effigiato nella immagine postata sul profilo Facebook nome del ricorrente e con la sua effige laddove figuravano i due telai di bi
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corsa posti in vendita, profilo che veniva descritto come «riconducibile all’odi imputato», salvo poi aggiungere che non erano state condotte indagini in merit alla verifica del suddetto profilo Facebook in capo all’RAGIONE_SOCIALE e affermando che persona offesa non era stato chiesto di riconoscere i telai raffigurati nella fot beni provento del furto.
Coglie nel segno il ricorso laddove assume che non si comprende quali ulteriori indagini dovessero essere compiute sulla titolarità dell’ac nominativamente intestato all’imputato e recante foto di quest’ultimo e del appartamento né come il querelante avrebbe potuto riconoscere il contenuto d colli che non dovevano essere aperti laddove l’identità degli oggetti mess vendita poteva ricavarsi dai documenti (telai TARGA_VEICOLO/ come era stato specificato tanto nella fattura quanto nell’annuncio. Del pari condivis l’argomento relativo alla totale carenza di motivazione in merito alla assoluzi anche con riferimento al furto dei capi di abbigliamento affidati al ricorrente alla stregua dei telai delle biciclette da corsa, sono stati caricati dall’O furgone e mai consegnati al destinatario.
Il rilevato vizio della motivazione conduce all’annullamento della senten impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale idi Brescia in diversa person fisica.
P.Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, al Tribunale di Bresc in diversa composizione fisica.
Deciso il 13 gennaio 2026
La Co COGNOME iera est.
COGNOME
Il Preidente, NOME NOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME