Ricorso per Cassazione Avvocato: L’Obbligo che Non Ammette Eccezioni
Nel complesso mondo della giustizia, le regole procedurali non sono meri formalismi, ma pilastri che garantiscono il corretto svolgimento del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda l’importanza di uno di questi pilastri: l’obbligatorietà del ricorso per cassazione avvocato, ovvero la necessità che l’atto sia redatto e sottoscritto da un difensore abilitato. Il caso in esame dimostra come ignorare questa norma porti a una conseguenza drastica: l’inammissibilità dell’impugnazione.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine dal ricorso presentato da un cittadino contro un’ordinanza della Corte di Appello di Catania. La Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile una sua richiesta di revisione di un processo. Non rassegnandosi a tale decisione, il soggetto ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione per far valere le proprie ragioni. Tuttavia, ha commesso un errore procedurale fatale: ha presentato il ricorso personalmente, senza avvalersi dell’assistenza e della firma di un legale iscritto all’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione.
La Regola del Ricorso per Cassazione Avvocato
Il cuore della questione risiede nell’articolo 613 del codice di procedura penale. A seguito della modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”), la norma stabilisce in modo inequivocabile che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi nel giudizio di cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale. Questa regola è stata introdotta per garantire un’elevata qualità tecnica degli atti presentati alla Suprema Corte, che ha il compito di assicurare l’uniforme interpretazione della legge e non di riesaminare i fatti del processo.
La Corte ha applicato questo principio in modo rigoroso, rilevando come il ricorso fosse stato proposto “personalmente dalla parte”. Questa circostanza, da sola, è stata sufficiente a determinarne l’inammissibilità, senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con una procedura snella, definita de plano, la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. La decisione non ha lasciato spazio a interpretazioni. Oltre alla declaratoria di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per i casi di impugnazioni temerarie o, come in questo caso, palesemente inammissibili.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni dell’ordinanza sono concise ma estremamente chiare. I giudici hanno richiamato direttamente il testo dell’art. 613 c.p.p. e la sua inderogabilità. A supporto della loro decisione, hanno citato una fondamentale sentenza delle Sezioni Unite (la n. 8914 del 2017), che ha consolidato questo orientamento, eliminando ogni dubbio sulla necessità del patrocinio qualificato nel giudizio di legittimità. La ratio della norma è quella di filtrare i ricorsi, assicurando che solo quelli tecnicamente fondati su violazioni di legge giungano all’esame della Corte, evitando così di congestionare un organo giurisdizionale già gravato da un enorme carico di lavoro. La presentazione personale dell’atto, quindi, costituisce un vizio insanabile che porta inevitabilmente all’inammissibilità.
Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: il “fai da te” non è un’opzione. Il giudizio di legittimità è un procedimento altamente tecnico che richiede competenze specifiche. La sottoscrizione da parte di un avvocato cassazionista non è una mera formalità, ma un requisito di ammissibilità essenziale. Ignorare questa regola non solo preclude ogni possibilità di vedere esaminato il proprio caso nel merito, ma comporta anche significative conseguenze economiche, come la condanna alle spese e al pagamento di una sanzione. Pertanto, è imprescindibile affidarsi a un professionista qualificato per navigare le complesse acque del giudizio di cassazione.
È possibile presentare personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione in materia penale?
No, l’ordinanza conferma che, ai sensi dell’art. 613 del codice di procedura penale, il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene depositato senza la firma di un avvocato cassazionista?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile con procedura ‘de plano’, ovvero senza che la Corte entri nel merito delle questioni sollevate. Ciò significa che l’impugnazione non viene esaminata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32934 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 32934 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso di NOME COGNOME avverso l’ordinanza del 10 gennaio 2024 con la quale la Corte di appello di Catania ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto personalmente dalla parte poiché, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen, come modificato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi nel giudizio per cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione (S.U. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010);
Considerato che all’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore del cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 luglio 2024
La AVV_NOTAIO‘ relatrice