Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 13663 del 2024, è intervenuta per fare chiarezza su aspetti procedurali cruciali riguardanti l’obbligo di presentazione allo stadio, misura nota ai più come parte del cosiddetto DASPO. La decisione affronta due questioni fondamentali: il termine massimo per la convalida del provvedimento da parte del giudice e l’applicabilità della misura anche agli incontri amichevoli. Analizziamo nel dettaglio la pronuncia.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da un’ordinanza con cui il Giudice per le Indagini Preliminari (G.i.p.) del Tribunale di Trieste convalidava un provvedimento del Questore. Tale provvedimento imponeva a un tifoso l’obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia in occasione di tutte le partite, in casa e in trasferta, disputate da una specifica squadra di calcio. Il destinatario della misura decideva di impugnare l’ordinanza di convalida, presentando ricorso in Cassazione per due distinti motivi.
I Motivi del Ricorso
Il ricorrente lamentava principalmente due violazioni di legge:
- Violazione dei termini di convalida: Si sosteneva che la convalida del G.i.p. fosse intervenuta oltre il termine di 48 ore dalla richiesta presentata dal Pubblico Ministero, chiedendo di dichiarare l’inefficacia della misura.
- Estensione illegittima alle partite amichevoli: Si contestava la mancata motivazione sull’imposizione dell’obbligo anche per gli incontri amichevoli, la cui programmazione è spesso incerta e non conoscibile con adeguato preavviso.
La Disciplina dell’Obbligo di Presentazione e il Termine di 96 Ore
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, partendo dall’analisi del primo motivo. Il punto centrale riguarda l’interpretazione dell’art. 6 della legge n. 401/1989. La norma stabilisce che le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia “se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive”.
Gli Ermellini, aderendo all’orientamento maggioritario, hanno chiarito che la congiunzione “e” indica che le due condizioni sono cumulative. L’inefficacia della misura si verifica solo se entrambe le scadenze vengono violate. Di conseguenza, il termine complessivo da considerare è di 96 ore, che decorrono dalla notifica del provvedimento del Questore all’interessato. Se la convalida del giudice interviene entro questo lasso di tempo totale, la misura è pienamente valida, anche qualora la richiesta del PM o la decisione del GIP, prese singolarmente, abbiano superato le rispettive 48 ore. L’unico termine perentorio e rilevante è quello complessivo di novantasei ore.
L’Applicabilità della Misura agli Incontri Amichevoli
Anche il secondo motivo di ricorso è stato respinto. La Corte ha ribadito un principio consolidato nella sua giurisprudenza: il divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive e il contestuale obbligo di presentazione possono legittimamente applicarsi anche agli incontri cosiddetti “amichevoli”.
Le Motivazioni della Cassazione
Le motivazioni della Corte si fondano su una lettura logico-sistemica della normativa. Per quanto riguarda i termini, l’uso della congiunzione “e” è decisivo: l’inefficacia scatta solo al superamento del termine complessivo di 96 ore, poiché questo è l’intervallo temporale massimo entro cui il diritto di difesa dell’interessato deve trovare piena tutela attraverso una decisione giurisdizionale. La scansione interna (48 ore per il PM + 48 per il GIP) ha una funzione ordinatoria, ma non comporta l’automatica decadenza della misura se il totale delle 96 ore è rispettato.
Relativamente agli incontri amichevoli, la ratio della norma è la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Tale esigenza non viene meno solo perché una partita non ha valenza ufficiale in un campionato. Fenomeni di violenza possono verificarsi in qualsiasi contesto in cui vi sia un assembramento di tifosi. La condizione essenziale, sottolineata dalla Corte, è che tali incontri siano “programmati e pubblicizzati attraverso i normali strumenti di diffusione”. Ciò garantisce che l’interessato possa conoscere in anticipo l’evento e adempiere all’obbligo di presentazione, senza essere esposto a richieste imprevedibili.
Conclusioni
La sentenza in esame consolida due importanti principi in materia di misure di prevenzione negli stadi. In primo luogo, stabilisce con chiarezza che la validità della convalida dell’obbligo di presentazione deve essere valutata sull’arco temporale complessivo di 96 ore dalla notifica. In secondo luogo, conferma che la pericolosità sociale del soggetto giustifica l’applicazione della misura a qualsiasi manifestazione sportiva pubblica e programmata, incluse le amichevoli. Queste conclusioni offrono un quadro di certezza giuridica sia per gli operatori del diritto sia per i destinatari di tali provvedimenti, bilanciando le esigenze di sicurezza pubblica con i diritti di difesa.
L’obbligo di presentazione diventa inefficace se il Giudice lo convalida dopo 48 ore dalla richiesta del Pubblico Ministero?
No, la Cassazione ha chiarito che il termine rilevante è quello complessivo di 96 ore dalla notifica del provvedimento all’interessato. Se la convalida del giudice avviene entro questo lasso di tempo, la misura resta pienamente efficace.
Un tifoso sottoposto a obbligo di presentazione deve rispettarlo anche per le partite amichevoli?
Sì, la Corte ha confermato che il divieto e l’obbligo si estendono anche agli incontri amichevoli, a condizione che siano stati programmati e pubblicizzati attraverso i normali canali di diffusione, rendendoli quindi conoscibili in anticipo.
Cosa significa che i termini per la richiesta del PM e per la convalida del Giudice sono “cumulativi”?
Significa che l’inefficacia della misura si verifica solo se vengono superati entrambi i limiti di tempo, portando a uno sforamento del termine totale di 96 ore dalla notifica all’interessato. La legge usa la congiunzione “e”, indicando che la violazione di uno solo dei due termini interni di 48 ore non è sufficiente a rendere il provvedimento inefficace se la convalida finale avviene entro le 96 ore complessive.