Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32147 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 4 Num. 32147 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/11/2023 del TRIBUNALE di Ravenna
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 17 aprile 2025, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l ‘ appello proposto contro la sentenza, pronunciata dal Tribunale di Ravenna il 27 novembre 2023, con la quale NOME COGNOME è stato dichiarato responsabile del reato di cui all ‘ art. 186, comma 2, lett. c) d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (commesso il 31 luglio 2022) e condannato alla pena di mesi cinque di arresto ed € 3.000 di ammenda, con sostituzione della pena detentiva nella pena pecuniaria di € 15.000 di ammenda (€ 100 per ciascun giorno di detenzione). Con la medesima sentenza è stata applicata all ‘ imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due.
L ‘ appello proposto contro la sentenza del Tribunale è stato dichiarato inammissibile osservando che, ai sensi dell ‘ art. 593, comma 3, cod. proc. pen. come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, «sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell ‘ ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità». La Corte di appello ha osservato che, pur non essendo appellabile, la sentenza è tuttavia impugnabile con ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione. Ha ritenuto pertanto che gli atti dovessero essere trasmessi a questa Corte ai sensi dell ‘ art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Si deve preliminarmente osservare che, nel dichiarare inammissibile l ‘ impugnazione disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte ai fini della eventuale riqualificazione dell ‘ appello in ricorso, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto che regolano la materia.
Secondo un orientamento giurisprudenziale che si è progressivamente consolidato, infatti, le sentenze di condanna con le quali è stata inflitta la pena dell ‘ ammenda, «anche se in sostituzione in tutto o in parte di quella dell ‘ arresto» sono inappellabili, per effetto del disposto dell ‘ art. 593, comma 3, cod. proc. pen. (come novellato dall ‘ art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 22 ottobre 2022, n. 150), e della contestuale introduzione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui agli artt. 20 bis cod. pen. e 53 e ss. legge 24 novembre 1981, n. 689 (Sez. 1, n. 13795 del 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 287878; Sez. 3, n. 20573 del 13/03/2024, Rv. 286360; Sez. 1, n. 33605 del 09/05/2024, non massimata; Sez. 1, n. 26308 del 23/03/2023 non massimata).
Un potenziale contrasto che sembrava delinearsi su questo punto è stato progressivamente composto, tanto che anche la Quarta Sezione, inizialmente orientatasi in senso diverso, è giunta alle conclusioni sopra illustrate (Sez. 4, n. 17277 del 06/05/2025, Rv. 288073; Sez. 4, n. 24882 del 29/04/2025 non massimata).
A ciò deve aggiungersi che, con ordinanza n. 28154 del 26/06/2025 la Prima Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione: «se, in tema di mezzi di impugnazione, a norma del disposto dell’art. 34, comma 1, lett. a) d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 e della contestuale introduzione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui agli artt. 20 bis cod. pen. e 53 e ss. legge 24 novembre 1981, n. 689, la sentenza di condanna con la quale è stata inflitta la pena dell’ammenda, anche se in sostituzione in tutto o in parte -di quella dell’arresto, sia ordinariamente impugnabile con l’appello o, viceversa, sia in ogni caso inappellabile»; ma, con provvedimento in data 4 settembre 2025, la
Prima Presidente ha disposto la restituzione del ricorso alla sezione remittente sottolineando che la riflessione giurisprudenziale si è ormai orientata «nel senso di una convergenza sulla linea della sola ricorribilità per cassazione della sentenza con cui sia irrogata la pena dell’ammenda, anche se in sostituzione in tutto o in parte -con quella dell’arresto».
Tanto premesso, si deve osservare che l ‘ appello, qualificato come ricorso per cassazione, è inammissibile perché proposto da un difensore, l ‘ AVV_NOTAIO del foro di Bologna, non iscritto nell ‘ albo speciale della Corte di cassazione e, dunque, da persona non legittimata ai sensi dell ‘ art. 591, comma 1, lett. a ), cod. proc. pen.
L ‘ inammissibilità può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell ‘ art.610, comma 5bis , cod. proc. pen. e comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
A carico del ricorrente deve essere posto, inoltre, l ‘ onere del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 10 settembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME