Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13427 Anno 2019
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13427 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/02/2019
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a CATANIA il 19/11/1950 NOME nato a CATANIA il 20/09/1990
avverso la sentenza del 20/12/2016 del TRIBUNALE di SIRACUSA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Siracusa ha dichiarato COGNOME NOME e NOME responsabili del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006, condannandoli alla pena di euro 1.734,00 di ammenda e disponendo la confisca del veicolo da essi utilizzato per il trasporto illecito di rifiuti.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello entrambi gli imputati, mediante il medesimo difensore, l’Avvocato NOME COGNOME convertito in ricorso per cassazione stante l’inappellabilità della sentenza, lamentando l’insufficiente accertamento della natura di rifiuti di quanto trasportato dagli imputati e l’illegittimità della confis veicolo utilizzato per il trasporto, in considerazione della occasionalità della condotta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi, proposti entrambi nell’interesse degli imputati dall’Avvocato NOME COGNOME, del Foro di Catania, sono inammissibili, a causa della mancata iscrizione di tale difensore nell’albo speciale di cui all’art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l’appe sia stato convertito in ricorso per cassazione a causa della inappellabilità della sentenza impugnata.
E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che ” alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinan giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l’esatto mezzo di impugnazione” (cfr., ex nnultis, Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, COGNOME, Rv. 211855; Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, COGNOME, Rv. 224549; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, COGNOME, Rv. 258000; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, COGNOME, Rv. 269690).
I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili, essendo stati proposti da difensore non abilitato.
L’inammissibilità originaria dei ricorsi esclude il rilievo della eventu prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza impugnata, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l’apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, COGNOME, Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, COGNOME, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, COGNOME, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, COGNOME, Rv. 261616).
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2019 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente