Ricorso per Cassazione: La Firma dell’Avvocato è Indispensabile
Nel complesso mondo della giustizia penale, le regole procedurali non sono meri formalismi, ma garanzie fondamentali per il corretto svolgimento del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale: il ricorso per cassazione avvocato è un binomio inscindibile. La sottoscrizione dell’atto da parte di un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori non è una scelta, ma un requisito di ammissibilità tassativo, la cui assenza determina conseguenze severe per il ricorrente.
Il Caso: Un Ricorso Presentato Personalmente
Il caso in esame trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Pistoia per un reato previsto dalla normativa sugli stupefacenti (art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990). L’imputato, anziché affidarsi a un legale, ha deciso di sottoscrivere personalmente l’atto di impugnazione e di presentarlo alla Suprema Corte. Questo atto, compiuto in un’epoca successiva all’entrata in vigore della cosiddetta Riforma Orlando (legge n. 103/2017), si è scontrato con una precisa e invalicabile norma procedurale.
La Decisione della Cassazione e il ruolo dell’avvocato nel ricorso per cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso palesemente inammissibile. La decisione è stata presa senza alcuna formalità di rito, applicando l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, introdotto proprio dalla Riforma Orlando. Questa norma consente una rapida definizione dei ricorsi che mancano dei requisiti essenziali, come quello della sottoscrizione da parte di un difensore qualificato.
La Riforma Orlando e la Sottoscrizione del Ricorso
Il fulcro della decisione risiede nelle modifiche apportate dalla legge n. 103 del 2017 agli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale. Tale riforma ha stabilito in modo inequivocabile che, a partire dal 3 agosto 2017, il ricorso per cassazione non può più essere presentato direttamente dalla parte privata. Deve, invece, essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione. Poiché il ricorso in questione è stato presentato personalmente dall’imputato in un momento in cui la nuova normativa era pienamente in vigore, la sua sorte era segnata sin dall’inizio.
Le Motivazioni: La Forma è Sostanza
Le motivazioni della Corte sono lineari e si fondano su un dato normativo ineludibile. La ratio della norma è quella di garantire che il giudizio di legittimità, data la sua natura altamente tecnica, sia attivato solo attraverso il filtro di un professionista qualificato. L’avvocato abilitato al patrocinio in Cassazione è l’unica figura ritenuta in grado di redigere un ricorso per cassazione che rispetti i rigorosi canoni formali e sostanziali richiesti, evitando di sovraccaricare la Corte con impugnazioni infondate o mal formulate. La mancanza della firma del difensore specializzato costituisce un vizio insanabile che porta direttamente alla declaratoria di inammissibilità. Di conseguenza, la Corte non entra nemmeno nel merito dei motivi di ricorso, fermandosi a questa pregiudiziale verifica formale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza ha conseguenze pratiche significative. Dichiarando inammissibile il ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una consistente sanzione pecuniaria di quattromila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: l’accesso alla giustizia, specialmente ai suoi gradi più alti, richiede il rispetto scrupoloso delle regole procedurali. Tentare di agire personalmente in contesti che richiedono obbligatoriamente l’assistenza tecnica di un avvocato specializzato non solo è inutile, ma può anche risultare economicamente dannoso. La sentenza riafferma che il patrocinio di un legale qualificato non è un optional, ma un pilastro del sistema processuale penale.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso per cassazione?
No. A seguito della legge n. 103/2017 (c.d. Riforma Orlando), il ricorso per cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa succede se il ricorso per cassazione non è firmato da un avvocato abilitato?
Il ricorso viene dichiarato palesemente inammissibile, senza necessità di formalità, come previsto dall’art. 610 comma 5-bis del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente in caso di inammissibilità?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. Nel caso specifico, la somma è stata fissata in quattromila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38112 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38112 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PISTOIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/01/2024 del GIP TRIBUNALE di PISTOIA
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto personalmente ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale – ai sensi degli artt.444 e ss. cod.proc.pen è stata applicata la pena in relazione al reato previsto dall’art.73, commi 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Il ricorso stesso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall’imputa data successiva al 3/8/2017 e pertanto, nella piena vigenza della I. 103/2017 ch ha modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., prevedendo che il ricorso cassazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba esse-re sottoscritto da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassa
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrent al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa dell ammende.
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Il Consigliere estensore
Così deciso il 23 settembre 2024
La P idente