Ricorso per Cassazione 41 Bis: Quando è Ammissibile?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i confini invalicabili del ricorso per cassazione 41 bis, il regime detentivo differenziato. La decisione chiarisce che l’impugnazione contro la proroga di tale misura è strettamente limitata alla ‘violazione di legge’, escludendo ogni possibilità di rimettere in discussione le valutazioni di merito del Tribunale di Sorveglianza. Analizziamo questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso: La Proroga del Regime Speciale
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un detenuto contro l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva disposto la proroga del regime detentivo speciale previsto dall’art. 41-bis. Il ricorrente, attraverso i suoi difensori, contestava la decisione del tribunale, argomentando sulla correttezza delle valutazioni in merito alla sua attuale capacità di mantenere collegamenti con l’organizzazione criminale di riferimento.
I Limiti del Ricorso per Cassazione 41 Bis
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una lezione fondamentale sulla natura di questo tipo di impugnazione. Il punto centrale è che, nel sistema della proroga del 41-bis, il ricorso in sede di legittimità ha un ambito molto più ristretto rispetto ai procedimenti penali ordinari. È ammesso solo per violazione di legge.
Il ricorrente, invece di denunciare un errore nell’applicazione delle norme, aveva tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti, contestando l’analisi del Tribunale sulla sua pericolosità sociale e sui suoi legami con la criminalità. Questo tipo di doglianza, secondo la Suprema Corte, entra nel merito della decisione, un campo precluso al giudizio di legittimità in questa specifica materia.
La Capacità di Mantenere Legami: Un Giudizio di Prognosi
Un aspetto cruciale chiarito dall’ordinanza riguarda la natura della valutazione richiesta al Tribunale di Sorveglianza. Il giudizio sulla capacità del detenuto di mantenere collegamenti con il clan non è una constatazione di fatti passati, ma una prognosi, ovvero una previsione basata sugli elementi disponibili.
La Corte ha specificato che per giustificare la proroga del 41-bis non è necessario provare che il detenuto abbia effettivamente veicolato ordini o direttive recenti. Anzi, una prova del genere dimostrerebbe il fallimento del regime detentivo stesso, che ha proprio lo scopo di impedire tali comunicazioni. La valutazione si concentra, quindi, sulla potenziale e attuale capacità di riattivare tali contatti, un giudizio di merito che spetta unicamente al Tribunale di Sorveglianza.
Le Motivazioni della Decisione della Cassazione
La Corte Suprema ha motivato la propria decisione di inammissibilità sulla base di principi consolidati. In primo luogo, ha stabilito che le argomentazioni del ricorrente non configuravano una violazione di legge, ma una critica alla motivazione del provvedimento impugnato, entrando nel merito delle valutazioni fattuali. Inoltre, richiamando una precedente sentenza (Cass. Pen. n. 37351/2014), ha ricordato che non costituisce violazione di legge l’omessa enunciazione delle ragioni per cui il tribunale non ha ritenuto rilevanti gli argomenti difensivi, a condizione che i dati posti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non siano palesemente fittizi. Il ricorso, uscendo dai limiti della censura per motivazione apparente, si è trasformato in un inammissibile tentativo di ottenere un nuovo giudizio sui fatti.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame consolida un principio fondamentale: chi intende impugnare in Cassazione un provvedimento di proroga del 41-bis deve concentrarsi esclusivamente sulla denuncia di un vizio di legittimità, ovvero un’errata interpretazione o applicazione di una norma di legge. Tentare di contestare la ricostruzione dei fatti o la valutazione sulla pericolosità del detenuto, operata dal Tribunale di Sorveglianza, è una strada destinata all’inammissibilità. La decisione riafferma la netta separazione tra il giudizio di merito, riservato ai gradi inferiori, e quello di legittimità, proprio della Corte di Cassazione.
È possibile contestare davanti alla Corte di Cassazione la valutazione del Tribunale di Sorveglianza sulla pericolosità di un detenuto in regime 41-bis?
No, il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in materia di 41-bis è ammesso solo per ‘violazione di legge’ e non per riesaminare nel merito le valutazioni sui fatti, come la capacità del detenuto di mantenere legami criminali.
Per confermare il 41-bis, è necessario provare che il detenuto ha recentemente inviato ordini al proprio clan?
No, non è necessaria tale prova. Il giudizio si basa su una ‘prognosi’, cioè una valutazione della capacità attuale del detenuto di mantenere collegamenti, e non sulla prova di comunicazioni avvenute, che dimostrerebbero il fallimento del regime detentivo.
Il Tribunale di Sorveglianza è obbligato a confutare punto per punto ogni argomentazione della difesa?
No, non costituisce una violazione di legge l’omessa enunciazione delle ragioni per cui il Tribunale non ha ritenuto rilevanti gli argomenti difensivi, a condizione che i dati posti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino palesemente fittizi o apparenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3637 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3637 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SIDERNO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intesta Letta la memoria con cui i difensori del ricorrente, AVV_NOTAIO e NOME COGNOME insistono per raccoglimento del ricorso;
Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di perché nel sistema della proroga del regime detentivo differenziato il ricorso in sede di legi ambito più ristretto rispetto a quello che caratterizza i provvedimenti emessi nell’ambito di un p penale, perché è ammesso solo per violazione di legge, e nel caso in esame il ricorso non indi violazione di legge in cui è incorso il giudice del merito, ma argomenta sulla correttezza delle della motivazione rispetto alle risultanze della indagine complessiva del Tribunale, in parti esistenza o meno della cosca di riferimento e sulla capacità attuale del soggetto di mantenere co con la criminalità organizzata (su cui le deduzioni del ricorso non sono conferenti con il tema perché il giudizio sulla capacità del detenuto di mantenere i collegamenti è una prognos Sentenza n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221 e non deve necessariamente passare attraverso la prova che il detenuto abbia in passato veicolato ordini o direttive al clan, che dimostrerebbe soltanto il fallimento del regime detentivo differenziato); né è spenclibile come argomento di ricorso che stato tenute in conto le allegazioni difensive, atteso che «in tema di trattamento penitenziario d non costituisce violazione di legge, unico vizio legittimante il ricorso per cassazione avverso l’ applicazione o di proroga del regime previsto dall’art. 41 bis della legge n. 354 del 1975, l’omessa enunciazione delle ragioni per le quali il Tribunale di sorveglianza non abbia ritenuto rilevanti e la documentazione prodotta dalla difesa, ove i dati assunti a fondamento della decisione siano a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi» (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2 Rv. 260805); né la memoria depositata in corso di giudizio introduce ulteriori elementi idonei ad e l’esistenza della violazione di legge che sarebbe necessaria a reggere il ricorso; in definitiva, dal restare nei limiti della censura della motivazione apparente, entra nel merito delle valutazio dal Tribunale, su cui, però, non è prevista tutela giurisdizionale in sede di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiaraito inammissibile con la condanna del al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammen una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuat somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2023.