Ricorso per Calunnia: Quando l’Appello in Cassazione è Inammissibile
Il reato di calunnia tutela il corretto funzionamento della giustizia e l’onore delle persone, punendo chi accusa falsamente qualcuno di un crimine. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui limiti dell’appello in sede di legittimità, specialmente quando si contesta la valutazione delle prove. L’analisi di questo caso evidenzia perché un ricorso per calunnia basato su motivi generici sia destinato all’inammissibilità.
I Fatti del Caso: Un’Accusa di Estorsione Smentita
Il caso nasce dalla denuncia di un uomo che accusava due persone di estorsione per un prestito di soli 50 euro. L’accusatore sosteneva di essere stato minacciato per la restituzione del denaro. Tuttavia, sia in primo grado che in appello, i giudici hanno ritenuto l’accusa infondata e falsa, condannando il denunciante per il reato di calunnia.
Le indagini e le testimonianze raccolte, incluse quelle del padre dell’imputato e di un altro teste, hanno smentito la versione dei fatti. È emerso che le accuse erano state inventate per giustificare le continue richieste di denaro che l’imputato faceva al proprio padre. La Corte d’Appello ha confermato la condanna, ritenendo le dichiarazioni dell’imputato completamente inattendibili e le accuse di estorsione costruite ad arte.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso per Calunnia
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo un presunto “travisamento della prova”. A suo dire, i giudici di merito avrebbero interpretato erroneamente le dichiarazioni testimoniali. Ha quindi chiesto alla Suprema Corte di riesaminare i verbali delle testimonianze per fornire una nuova lettura dei fatti.
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente questa impostazione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il ruolo della Corte non è quello di un “terzo grado” di giudizio dove si possono rivalutare le prove, ma quello di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su alcuni principi cardine del processo penale. In primo luogo, i motivi del ricorso sono stati definiti “generici” e “riproduttivi” di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. L’appellante non ha evidenziato vizi di legittimità o palesi illogicità nel ragionamento dei giudici, ma ha semplicemente proposto una propria, alternativa, valutazione delle prove. Questo tentativo di sostituire l’interpretazione del giudice di merito con la propria è inammissibile in sede di Cassazione.
Inoltre, la Corte ha sottolineato che la valutazione delle prove e l’attendibilità dei testimoni sono compiti esclusivi dei giudici di merito. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e coerente, analizzando in modo diffuso le dichiarazioni e spiegando perché le accuse di estorsione fossero false e strumentali. La connessione tra le false accuse mosse ai due soggetti è stata ritenuta logica, poiché uno era stato indicato come l’esecutore materiale delle presunte minacce per conto dell’altro.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: per avere successo, un ricorso in Cassazione deve individuare specifici errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza, non può limitarsi a contestare la ricostruzione dei fatti. La decisione serve da monito sull’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e pertinenti, evitando di trasformare il giudizio di legittimità in un’ulteriore istanza di merito. Per l’imputato, l’inammissibilità del ricorso ha comportato non solo la conferma della condanna per calunnia, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi erano generici, si limitavano a riproporre censure già respinte in appello e chiedevano una nuova valutazione delle prove, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Qual era l’accusa per cui l’uomo è stato condannato?
L’uomo è stato condannato per il reato di calunnia, previsto dall’art. 368 del codice penale, per aver falsamente e consapevolmente accusato due persone innocenti di aver commesso il reato di estorsione ai suoi danni.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46917 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46917 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a LUCCA il 03/11/1975
avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso di COGNOME Rossano; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in merito alla prova di colpevolezza dei reati di calunnia (in danno, l’uno, di COGNOME e di NOME COGNOME , l’altro) sono generici perché riproduttivi di censure, volte alla alternativa valutazione della prova anche ai fini della ricostruzione dell’elemento materiale e di quello psicologico del reato di cui all’art. 368 cod. pen., adeguatamente esaminate e logicamente argomentate dalla Corte di appello sul punto della consapevole denuncia di COGNOME COGNOME del reato di estorsione, riferendo di una dinamica del prestito ottenuto (solo 50 euro) e delle modalità della condotta estorsiva smengdalle dichiaraizoni testimoniali acquisite.
Al cospetto di una conforme valutazione dei giudici del merito, il ricorrente allega il vizio di travisamento della prova (le dichiarazioni rese dal padre dell’imputato e dal teste COGNOME) sottoponendo alla Corte i verbali delle dichiarazioni acquisite dai predetti e proponendone la rilettura, inammissibile, da parte della Corte di legittimità.
Anche con riferimento alla calunnia in danno di NOME COGNOME, le argomentazioni della Corte di appello – che ha evidenziato la connessione tra la prima e la seconda condotta di calunnia essendo stato indicato il COGNOME come la persona che aveva agito, a sostegno di NOME COGNOME per la esazione minacciosa del credito) sono state ritenute travolte dalla infondatezza dell’accusa verso NOME COGNOME, con argomentazioni (cfr. pag. 8) non inficiate da manifesta illogicità.
La Corte di merito ha compiuto una diffusa analisi delle dichiarazioni del COGNOME e della loro inattendibilità per ritenere false, e dettate a copertura degli aiuti economici richiesti al padre, le accuse di estorsione verso NOME COGNOME e, conseguentemente, verso il COGNOME che non si prestano a censure, neppure ai fini della corretta qualificazione dei fatti come reato di calunnia poiché con chiarezza NOME COGNOME e NOME COGNOME venivano accusati del reato di estorsione.
Considerato che all’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1 25 novembre 2024
/”)