Ricorso per Calunnia: Quando la Cassazione lo Dichiara Inammissibile
Il ricorso per calunnia rappresenta un tema delicato nel nostro ordinamento, situato al crocevia tra il diritto di difesa e la tutela dell’onore altrui. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre uno spunto fondamentale per comprendere i limiti entro cui un ricorso può essere esaminato dalla Suprema Corte. Spesso, infatti, si tende a confondere il giudizio di legittimità con un terzo grado di merito, un errore che può portare alla dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione, con conseguente condanna alle spese e al pagamento di una sanzione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla denuncia di furto di un’autovettura presentata da un individuo. Sulla base di tale denuncia, veniva avviato un procedimento penale. Tuttavia, le indagini hanno fatto emergere una realtà ben diversa. Le persone accusate del furto hanno fornito una versione dei fatti diametralmente opposta e ritenuta credibile dai giudici di merito.
Secondo la loro testimonianza, non vi fu alcun furto. Al contrario, avevano ricevuto il veicolo direttamente dal denunciante, il quale era in possesso della chiave. L’auto si presentava in pessime condizioni, al punto da non essere marciante e da richiedere il trasporto tramite un carro attrezzi. Questa ricostruzione, lineare e coerente, ha smontato la tesi del furto e ha portato alla condanna del denunciante per il reato di calunnia.
La Decisione sul Ricorso per Calunnia
L’imputato, non rassegnandosi alla condanna, ha proposto ricorso presso la Corte di Cassazione, contestando la sussistenza stessa del delitto di calunnia. La difesa ha tentato di prospettare una lettura alternativa delle risultanze processuali, sostenendo l’autenticità del furto e criticando la valutazione delle prove operata dalla Corte d’Appello.
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un giudice del fatto, ma del diritto. Il suo compito non è quello di effettuare una nuova valutazione delle prove o di scegliere tra ricostruzioni alternative, bensì di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Le Motivazioni della Decisione
Nelle motivazioni, i giudici di legittimità hanno sottolineato come il motivo del ricorso fosse meramente riproduttivo di censure già adeguatamente smentite dalla Corte d’Appello. L’appellante non ha evidenziato vizi di legge o difetti manifesti di logica nella sentenza impugnata, ma si è limitato a riproporre la propria tesi, cercando di ottenere una “rivalutazione” non consentita in sede di legittimità. La Corte d’Appello aveva, infatti, chiaramente spiegato perché la versione delle persone offese fosse più credibile rispetto a quella del ricorrente, basandosi su elementi oggettivi come le condizioni del veicolo e le modalità del suo trasferimento.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Un ricorso non può essere una semplice riproposizione delle proprie ragioni di fatto. Per avere una possibilità di successo, è necessario individuare e argomentare specifici errori giuridici (violazione di legge) o vizi logici macroscopici nella motivazione della sentenza impugnata. Tentare di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda porta quasi inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non sollevava questioni di legittimità (errori di diritto o vizi di motivazione), ma si limitava a proporre una lettura alternativa dei fatti e una rivalutazione delle prove, compiti che non spettano alla Corte di Cassazione.
Cosa significa che un ricorso è ‘riproduttivo di identica censura’?
Significa che il ricorso si limita a ripetere le stesse argomentazioni e critiche già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza individuare specifici vizi nella sentenza impugnata che possano essere esaminati in sede di legittimità.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25213 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25213 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME C:COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si censura complessivamente la sussistenza del delitto d calunnia è teso a prospettare una alternativa lettura e rivalutazione delle risultanze proces nonché riproduttivo di identica censura adeguatamente smentita dalla Corte di appello che ha evidenziato che la tesi sostenuta dal ricorrente che assumeva la autenticità del furto dell’ non reggesse al confronto con la lineare dichiarazione delle persona offese che, in possesso dell chiave dell’auto che si presentava in pessime condizioni, avevano affermato di aver ricevuto stessa proprio dal COGNOME, trasportandola con un carro attrezzi in quanto non circolan (pagg. 3 e 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/06/2024