Ricorso per Bancarotta: Quando la Cassazione lo Dichiara Inammissibile
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti del ricorso per bancarotta in sede di legittimità. Con l’ordinanza in esame, i giudici supremi hanno ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un organo di controllo sulla corretta applicazione della legge. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le motivazioni della Corte.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato, condannato in primo e secondo grado per diversi reati fallimentari. Nello specifico, le accuse riguardavano la bancarotta documentale semplice, la bancarotta fraudolenta patrimoniale (per distrazione di beni) e la bancarotta fraudolenta documentale. La Corte d’Appello aveva confermato la sentenza di condanna emessa dal Giudice dell’udienza preliminare all’esito di un giudizio celebrato con rito abbreviato. Non ritenendo giusta la decisione, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione.
I Motivi del Ricorso per Bancarotta
L’imputato ha basato il suo ricorso per bancarotta su due motivi principali, entrambi focalizzati sulla valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito:
1. Errata valutazione di prove testimoniali: Il ricorrente lamentava che i giudici non avessero tenuto adeguatamente in conto alcune dichiarazioni testimoniali che, a suo dire, avrebbero potuto scagionarlo da uno dei capi d’imputazione.
2. Omessa valutazione di altri elementi di prova: Per gli altri capi d’accusa, il ricorso denunciava una presunta erronea applicazione della legge penale, derivante dall’aver omesso di considerare specifici elementi probatori. Secondo la difesa, questi elementi avrebbero portato a una diversa ricostruzione dei fatti e, di conseguenza, a un’assoluzione.
In sostanza, entrambi i motivi miravano a ottenere dalla Corte di Cassazione una nuova e diversa analisi del materiale probatorio già esaminato nei gradi precedenti.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte Suprema ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile, spiegando chiaramente perché le doglianze del ricorrente non potessero trovare accoglimento. La decisione si fonda sulla netta distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità.
I giudici hanno qualificato il primo motivo come un tentativo di ottenere una “rivalutazione delle fonti probatorie”, attività preclusa in sede di legittimità. La Cassazione, infatti, non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella compiuta dai giudici di primo e secondo grado, ai quali spetta in via esclusiva tale compito.
Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile. La Corte ha osservato che le censure mosse erano semplici “doglianze in punto di fatto”, mascherate da violazioni di legge. Il ricorrente, in realtà, non stava denunciando un’errata interpretazione di una norma, ma stava proponendo una “diversa ricostruzione dei fatti”, alternativa a quella motivata e coerente dei giudici di merito. Questo tipo di richiesta esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione.
Conclusioni
La decisione riafferma con forza un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione deve concentrarsi su questioni di diritto (es. violazione di legge, vizi di motivazione logica) e non può trasformarsi in un appello mascherato per ridiscutere l’accertamento dei fatti. Chi intende presentare un ricorso per bancarotta, o per qualsiasi altro reato, deve essere consapevole che non potrà chiedere ai giudici supremi di riesaminare le prove. L’esito del ricorso, dichiarato inammissibile, ha comportato per l’imputato la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, rendendo definitiva la sua condanna.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No. La decisione chiarisce che un ricorso è inammissibile se mira a una rivalutazione delle fonti probatorie o a una diversa ricostruzione dei fatti, poiché la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa definitiva.
Per quali reati specifici era stato presentato il ricorso per bancarotta in questo caso?
L’imputato era stato condannato per i reati di bancarotta documentale semplice, bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva e bancarotta fraudolenta documentale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 366 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 366 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 09/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a LONA-LASES il 25/10/1959
avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di TRENTO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di TreRto .che ha confermato la pronuncia con la fiC(O/Mis quale il Giudice dell’udienza preliminareento, all’esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine ai delitti di bancarotta documentale semplice, bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva e bancarotta fraudolenta documentale;
Considerato che il primo motivo, con della rubrica, si duole dell’inosservanza in merito alla mancata valutazione indmmissibiie in quanto volto a una ammessa in sede di legittimità; il quale il ricorrente, in relazione al capo 2) ed erronea applicazione della legge penale di alcune dichiarazioni testimoniali, è rivalutazione delle fonti probatorie, non
Considerato che il secondo motivo, con cui il ricorrente si duole dell’erronea applicazione della legge penale in riferimento all’omessa valutazione di taluni eiementi di prova in merito all’affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi 1) e 3) dell’imputazione sono inammissibili in quanto, oltre ad essere costituiti da mere clogiianze in punto di fatto, sono volti a prefigurare una diversa ricostruzione dei fatti, estranea al sindacato di legittimità;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q, M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 09 ottobre 2024
il onsgline estensore
Il Pres