Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37159 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37159 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Ord. n. sez. 12927/2025
CC – 23/09/2025
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Campo San Martino il DATA_NASCITA parti civili:
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME avverso la sentenza del 21/10/2024 della Corte d’appello di Venezia dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse diNOME COGNOME;
Lette le conclusioni scritte trasmesse dalla difesa dell’imputato in data 28 agosto 2025.
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato in data 25 gennaio 2022 dal G.u.p. del Tribunale di Rovigo, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena riconosciuto all’imputato, confermando nel resto l’affermazione della penale responsabilità di NOME COGNOME in relazione ai contestati reati di partecipazione ad associazione per delinquere (capo 1 della rubrica delle imputazioni) commesso dal gennaio 2020 e di concorso in truffa aggravata (capi 32, 33 e 35) commessi tra il giugno e l’agosto 2020.
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:
Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all’art. 416 cod. pen.
Deduce al riguardo la difesa del ricorrente che la Corte appello non avrebbe dato risposta alle doglianze difensive al riguardo e rileva che il delitto in contestazione non sarebbe configurabile difettando gli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi dello stesso (stabile struttura e consapevolezza di ciascun associato e, in particolare del ricorrente, di far parte del sodalizio) evidenziando che il COGNOME era solo una ‘testa di legno’ nelle funzioni amministrative dell’agenzia RAGIONE_SOCIALE e si rapportava solo con il coimputato NOME COGNOME che gli forniva le necessarie istruzioni;
Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione al trattamento sanzionatorio anche con riguardo agli aumenti di pena
per la continuazione avendo la Corte di appello provveduto sul punto con motivazione meramente apparente senza dare risposta ai motivi di gravame formulati sul punto.
Rilevato preliminarmente che quanto all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato il ricorso verte esclusivamente sul reato associativo di cui al capo 1 della rubrica delle imputazioni, con la conseguenza che l’affermazione di responsabilità del COGNOME in ordine agli altri reati di concorso in truffa allo stesso contestati Ł da ritenersi già divenuta irrevocabile.
Considerato poi che con riguardo al primo motivo di ricorso la sentenza impugnata risulta congruamente motivata proprio sotto i profili dedotti da parte ricorrente. Inoltre, detta motivazione, non Ł certo apparente, nØ ‘manifestamente’ illogica e tantomeno contraddittoria.
La Corte di appello, in conformità a quanto aveva già fatto il G.u.p., ha debitamente spiegato le ragioni per le quali sono da ritenersi sussistenti gli elementi oggettivo e soggettivo del reato in contestazione all’imputato, anche richiamando indicative conversazioni telefoniche.
Per contro deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre – oltretutto richiamando in modo assolutamente generico le doglianze formulate in sede di appello – a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito.
Al Giudice di legittimità Ł infatti preclusa – in sede di controllo della motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perchØ ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, Ł – e resta – giudice della motivazione.
In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965).
A ciò si aggiunge che Ł giurisprudenza consolidata di questa Corte che, nella motivazione della sentenza, il giudice di merito non Ł tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. (in questo senso v. Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, COGNOME, Rv.
250105; Sez. 4, n. 1149 del 24.10.2005, dep. 2006, Mirabilia, Rv 233187).
Del resto, questa Corte ha chiarito che in sede di legittimità non Ł censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa Ł disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata. Pertanto, per la validità della decisione non Ł necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. SicchØ, ove il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì da consentire l’individuazione dell’iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi Ł luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione. (Sez. 2, n. 29434 del 19.5.2004, Candiano, Rv. 229220; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643).
Considerato altresì che la valutazione di manifesta infondatezza afferisce anche al secondo motivo di ricorso relativo ai diversi profili della determinazione del trattamento sanzionatorio in quanto il motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena (peraltro nel caso di specie contenuto in misura prossima ai minimi edittali anche alla luce delle concesse circostanze attenuanti generiche e caratterizzato da modesti aumenti per la continuazione) non Ł consentito dalla legge in sede di legittimità ed Ł manifestamente infondato perchØ, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice Ł adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare pagg. 18 e 19 della sentenza impugnata).
Rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 23/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME