Ricorso per Abnormità: la Cassazione Chiarisce i Limiti
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39758/2024, torna a pronunciarsi su un tema cruciale della procedura penale: il ricorso per abnormità. Questa decisione offre importanti chiarimenti sui confini tra un atto potenzialmente nullo e un provvedimento abnorme, che consente un ricorso immediato per cassazione. Il caso specifico riguardava un rinvio a giudizio per il reato di autoriciclaggio, ma i principi espressi hanno una valenza generale.
Il Fatto: Un Rinvio a Giudizio Impugnato per Autoriciclaggio
Il Giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale di Siena aveva disposto il rinvio a giudizio di un imputato per il delitto di autoriciclaggio. La difesa, ritenendo il provvedimento viziato, ha proposto ricorso immediato per cassazione. La tesi difensiva si fondava sull’idea che il decreto fosse abnorme a causa della mancata verifica, da parte del giudice, della configurazione astratta del delitto presupposto. Secondo il ricorrente, questa omissione avrebbe causato una regressione inutile e illegittima del processo, poiché sarebbe mancata una condizione essenziale per procedere al giudizio sul reato di autoriciclaggio.
La Tesi Difensiva e il concetto di Ricorso per Abnormità
Per comprendere la posizione della difesa, è essenziale definire cosa sia un ricorso per abnormità. Non è un mezzo di impugnazione ordinario, ma un rimedio eccezionale, creato dalla giurisprudenza per correggere atti del giudice che, pur non essendo formalmente impugnabili, producono effetti anomali. L’abnormità può essere “strutturale”, quando l’atto si pone completamente al di fuori del sistema processuale, o “funzionale”, quando, pur essendo previsto dalla legge, provoca uno stallo insuperabile del procedimento o una sua regressione a una fase precedente.
Nel caso di specie, la difesa sosteneva un’ipotesi di abnormità funzionale: l’assenza di un accertamento sul reato presupposto avrebbe reso impossibile proseguire il giudizio, costringendo il processo a un’inutile e illegittima regressione. In pratica, si contestava il passaggio alla fase successiva (il dibattimento) senza aver consolidato le fondamenta dell’accusa.
La Decisione della Cassazione: quando il ricorso per abnormità non è ammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicandolo manifestamente infondato. I giudici di legittimità hanno ribadito il loro orientamento consolidato, richiamando importanti sentenze delle Sezioni Unite. Hanno chiarito che si può parlare di abnormità funzionale solo in presenza di una stasi del processo e di un’impossibilità di proseguirlo, situazione che può essere risolta solo con l’intervento della Cassazione.
Questo, secondo la Corte, non era il caso in esame. Le doglianze sollevate dalla difesa – come la mancata individuazione del reato presupposto o la genericità del capo d’imputazione – non configurano un’abnormità. Si tratta, al più, di potenziali cause di nullità che possono (e devono) essere fatte valere davanti al giudice del dibattimento nelle fasi preliminari del processo. Il decreto di rinvio a giudizio, quindi, non ha provocato alcuno stallo, ma ha correttamente avviato il processo verso la sua naturale evoluzione: il dibattimento.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha spiegato che le questioni sollevate dalla difesa non rappresentano un’alterazione della sequenza procedimentale. Al contrario, il processo è destinato a proseguire davanti al giudice del dibattimento, che è la sede naturale per valutare le eccezioni di nullità relative al decreto che dispone il giudizio. L’atto impugnato non è stato emesso in violazione dei poteri del giudice, né ha creato una situazione irrimediabile. Consentire un ricorso per abnormità in un caso del genere significherebbe alterare le regole procedurali e la ripartizione di competenze tra i vari giudici del procedimento. L’abnormità non può diventare uno strumento per contestare in via anticipata vizi che hanno una loro sede e un loro tempo per essere eccepiti.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La sentenza ribadisce un principio fondamentale: il rimedio dell’abnormità è eccezionale e non può essere abusato per sollevare questioni che la legge processuale riserva ad altre fasi del giudizio. La Corte traccia una linea netta tra ciò che è ‘nullo’ (e quindi sanabile o eccepibile nelle sedi opportune) e ciò che è ‘abnorme’ (un’anomalia procedurale tanto grave da richiedere un intervento immediato e risolutivo). Per i professionisti del diritto, questa decisione conferma la necessità di utilizzare gli strumenti processuali corretti al momento giusto, evitando di ricorrere a rimedi straordinari per contestazioni che appartengono alla dialettica ordinaria del processo penale. Di conseguenza, la difesa dovrà presentare le proprie eccezioni sulla presunta genericità dell’imputazione o sulla mancata definizione del reato presupposto direttamente al giudice del dibattimento.
Quando un provvedimento del giudice può essere considerato abnorme?
Secondo la Corte di Cassazione, un provvedimento è funzionalmente abnorme quando causa una stasi del processo e un’impossibilità di proseguirlo, situazione che non può essere risolta se non con un intervento del giudice di legittimità. Non rientra in questa categoria un atto che contiene vizi che possono essere fatti valere come cause di nullità nelle fasi successive del procedimento.
La mancata indicazione del reato presupposto nel decreto di rinvio a giudizio per autoriciclaggio rende l’atto abnorme?
No. Secondo la sentenza, la mancata individuazione del reato presupposto o la genericità del capo d’imputazione sono questioni che possono costituire, al più, cause di nullità. Tali vizi devono essere sollevati davanti al giudice del dibattimento e non giustificano un ricorso per abnormità, poiché non causano uno stallo insanabile del processo.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente?
Come stabilito nel caso di specie, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se la Corte ravvisa profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (come nel caso di un ricorso manifestamente infondato), può condannare il ricorrente anche al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39758 Anno 2024
)(
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39758 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in KAZAKISTAN il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 08/04/2024 del GIUDICE per l’UDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE di SIENA.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; ricorso trattato ai sensi dell’art.611 c.p.p..
RITENUTO IN FATTO
La difesa dell’imputato propone ricorso avverso il decreto pronunciato dal giudice l’udienza preliminare del Tribunale di Siena 1’8 Aprile 2024 con cui veniva disposto il gi nei confronti di NOME COGNOME per il delitto di autoriciclaggio.
L’impugnazione, si legge nel ricorso, viene promossa per abnormità del provvedimento essendo mancato l’accertamento incidentale della configurazione astratta del deli presupposto. Tale carenza produce una inammissibile e inutile regressione del processo, pe l’impossibilità di proseguirlo non risultando compiuta la inevitabile fase anteri procedimento e quindi non soddisfatta la condizione necessaria senza la quale non è consentito dalla legge passare alla fase successiva, relativa al giudizio sul del autoriciclaggio.
Ne risulta un caso di sviamento del potere in grado di violare la legalità della s procedimentale che comporta la deroga al principio di tassatività dei mezzi di impugnazion consentendo il ricorso per abnormità funzionale in quanto il decreto che dispone il giudiz stato emesso al di fuori delle ipotesi previste. Si è così generata una nullità che s rilevabile unicamente dal tribunale collegiale con le questioni preliminari e in consegu
della quale il procedimento dovrebbe inevitabilmente regredire al pubblico ministero. Da ci prospettica regressione del procedimento che giustifica l’abnormità del decreto che dispon rinvio a giudizio.
Con memoria inviata via mail ha formulato le conclusioni l’AVV_NOTAIO chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il difensore dell’imputato ha memoria ex art. 585, comma 4, c.p.p., chiedendo l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile poiché basato su un motivo manifestamente infondato.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità, si vede in ipotesi di abn funzionale (questa la categoria evocata nel ricorso -pg.4) nel caso di stasi del processo impossibilità di proseguirlo, situazione non rimediabile se non attraverso un intervent giudice di legittimità (Sez. U, n. 28807 del 29/05/2002, Manca, Rv. 221999 – 01; Sez. U, n. del 22/11/2000, COGNOME, Rv.2:17244-01).
Nel caso concreto, nulla di tutto questo accade. Infatti, le ragioni di doglianza el nell’atto di impugnazione (mancata individuazione del reato presupposto del riciclaggio di c accusato l’imputato; mancata indicazione dello stesso nel capo di imputazione, co conseguente genericità dello stesso) costituiscono eventualmente cause di nullità che posson (debbono) essere fatte valere innanzi al giudice del dibattimento cui il processo, seco l’ordine naturale delle cose, è destinato a sfociare proprio in virtù di quel provvedimen viene in questa sede cont stato ; ma l’atto asseritamente abnorme non risulta emesso in violazione dei poteri-doveri ~meni del giudice a quo.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la cond del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di col nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa del ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.O.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di € 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
ltrani
Sergi COGNOME