Ricorso penale inammissibile: quando riproporre gli stessi motivi porta alla condanna
Nel complesso mondo della giustizia penale, il ricorso per Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio, un’opportunità per l’imputato di contestare la legittimità di una sentenza di condanna. Tuttavia, non è uno strumento per ridiscutere all’infinito i fatti del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce con fermezza le conseguenze di un ricorso penale inammissibile, presentato riproponendo le medesime argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi precedenti. Analizziamo questa decisione per capire perché la mera ripetitività dei motivi non solo è inefficace, ma può anche risultare controproducente.
I Fatti del Processo: Dal Tentato Furto alla Cassazione
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di tentato furto di un’autovettura. La sentenza, emessa in primo grado, è stata successivamente confermata dalla Corte di Appello di Bari. Non rassegnato alla duplice condanna, l’imputato decideva di presentare ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, affidando la sua difesa a due specifici motivi.
I Motivi del Ricorso: Riqualificazione e Bilanciamento delle Circostanze
La strategia difensiva in Cassazione si articolava su due punti principali:
1. Riqualificazione del reato: La difesa chiedeva alla Corte di riconsiderare i fatti, sostenendo che non si trattasse di tentato furto, bensì del meno grave reato di danneggiamento.
2. Giudizio di bilanciamento: Si contestava la valutazione operata dal giudice di merito nel bilanciare le circostanze aggravanti e quelle attenuanti, ritenuta sfavorevole all’imputato.
Entrambi i motivi, tuttavia, non introducevano nuovi profili di illegittimità della sentenza, ma si limitavano a riproporre censure già ampiamente discusse e motivate dalla Corte d’Appello.
La Decisione sul Ricorso Penale Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una decisione netta e concisa, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno osservato che entrambi i motivi erano ‘meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente valutati e disattesi dal giudice di merito’. In sostanza, l’imputato non ha sollevato questioni di diritto o vizi procedurali, ma ha tentato di ottenere una terza valutazione sul merito dei fatti, un’operazione preclusa in sede di legittimità.
La conseguenza di tale declaratoria non è stata solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’imposizione al ricorrente del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché Ripetere gli Stessi Argomenti Non Funziona
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine del sistema processuale penale: il giudizio di Cassazione non è un ‘terzo grado’ di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove o i fatti (come la qualificazione del reato o il bilanciamento delle circostanze, già accuratamente analizzati in Appello), ma verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Presentare un ricorso che si limita a ripetere le stesse doglianze già respinte dalla Corte d’Appello, senza indicare specifiche violazioni di legge o vizi logici manifesti nella motivazione del giudice precedente, equivale a chiedere alla Cassazione un giudizio che non le compete. Per questo motivo, la legge prevede lo strumento del ricorso penale inammissibile, che sanziona un uso improprio dell’impugnazione, finalizzato unicamente a ritardare la conclusione del processo.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa Penale
Questa ordinanza offre un importante monito per la pratica legale. Un ricorso per Cassazione deve essere preparato con estrema cura, concentrandosi esclusivamente su vizi di legittimità e non sulla ricostruzione dei fatti. Insistere su argomentazioni di merito già respinte non solo è destinato all’insuccesso, ma comporta anche conseguenze economiche negative per l’assistito. La decisione sottolinea la necessità per la difesa di individuare profili di censura nuovi e specifici, idonei a mettere in discussione la legalità della decisione impugnata, anziché tentare una sterile riproposizione di battaglie già perse.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, come nel caso di specie, i motivi presentati sono una mera riproduzione di argomenti già adeguatamente valutati e respinti dal giudice del precedente grado di giudizio (la Corte d’Appello).
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
È possibile chiedere in Cassazione di rivalutare le stesse questioni già decise in Appello?
No, non è possibile se la richiesta si limita a una semplice riproposizione delle stesse argomentazioni di merito. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un giudice di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40665 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40665 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il tentato furto di un’autovettura ;
Ritenuto che i due motivi di ricorso, attinenti alla riqualificazione del fatto come danneggiamento e al giudizio di bilanciamento, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente valutati e disattesi dal giudice di merito (cfr. pagg. 1-3 sul primo punto e pagg. 3 e 4 sull’art. 69 cod. pen.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/12/2025