Ricorso Penale Inammissibile: la Cassazione Ribadisce il Dovere di Specificità
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente lamentare un’ingiustizia in termini generici. È fondamentale che l’atto di ricorso sia redatto nel pieno rispetto dei requisiti di legge, pena la sua irrimediabile bocciatura. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito, ancora una volta, le conseguenze di un ricorso penale inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione. L’analisi di questa decisione offre spunti essenziali per comprendere l’importanza della precisione tecnica nella redazione degli atti difensivi.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Napoli per i reati di evasione (art. 385 c.p.) e false attestazioni a un pubblico ufficiale (art. 495 c.p.). L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, proponeva ricorso per Cassazione, lamentando una generica violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine alla sua dichiarazione di responsabilità penale.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Penale Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Secondo i giudici, il motivo di impugnazione presentato era affetto da genericità e indeterminatezza. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un atto non conforme alla legge.
Le Motivazioni: la Genericità del Ricorso come Vizio Insanabile
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione dell’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone che l’atto di impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che li sorreggono.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che il ricorrente si era limitato a una critica generica della sentenza impugnata. A fronte di una motivazione della Corte d’Appello ritenuta logicamente corretta, la difesa non aveva indicato gli specifici elementi che avrebbero dovuto essere rivalutati né le precise ragioni giuridiche a fondamento della censura. Questo ha impedito ai giudici di legittimità di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato. Un ricorso penale inammissibile per genericità, quindi, non permette alla Corte di entrare nel merito della questione, bloccando di fatto il processo di revisione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
L’ordinanza in esame è un monito fondamentale per ogni difensore. Non è sufficiente contestare una sentenza; è necessario farlo in modo chirurgico e puntuale. Ogni motivo di ricorso deve essere autosufficiente, spiegando chiaramente quale parte della decisione si contesta, per quale ragione giuridica e sulla base di quali elementi fattuali. L’indeterminatezza non è una strategia, ma un errore procedurale grave che conduce a una declaratoria di inammissibilità, con l’ulteriore aggravio di costi e sanzioni per l’assistito. La specificità non è un mero formalismo, ma la condizione essenziale per garantire un controllo effettivo sulla correttezza delle decisioni giudiziarie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato. Non specificava, come richiesto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, gli elementi di fatto e le ragioni di diritto a sostegno della censura, impedendo al giudice di valutare il merito dell’impugnazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso penale inammissibile in questo caso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa deve contenere un ricorso per essere considerato ammissibile?
Secondo la Corte, un ricorso deve contenere motivi specifici e non generici. Deve indicare chiaramente gli elementi che sono alla base della censura formulata contro la sentenza impugnata, consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare con precisione i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1245 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1245 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a POLLENA TROCCHIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 385, 495 cod. pen.;
Considerato che il primo ed unico motivo – con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di penale responsabilità – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/12/2025