Ricorso Penale Inammissibile: I Criteri della Cassazione per la Reiezione
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per avere successo non basta avere delle ragioni, bisogna saperle esporre correttamente. Un ricorso penale inammissibile è un’insidia procedurale che può vanificare ogni sforzo difensivo, con conseguenze anche economiche per il ricorrente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio dei motivi che portano a tale esito, analizzando un caso di uso di atto falso e delineando i principi di specificità, concretezza e fondatezza che ogni impugnazione deve rispettare.
I Fatti del Caso: Condanna per Uso di Atto Falso
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di uso di atto falso, previsto dall’articolo 489 del codice penale. La condanna, emessa in primo grado, era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Ancona. L’imputato, non rassegnato alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a tre distinti motivi volti a scardinare la sentenza di secondo grado.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Penale Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i tre motivi di ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili per diverse ragioni. L’analisi dei giudici fornisce una vera e propria guida sui requisiti essenziali di un ricorso efficace.
Primo Motivo: Mancanza di Interesse Concreto e Attuale
Il ricorrente chiedeva una diversa qualificazione giuridica del fatto, contestando l’applicazione degli articoli 477 e 482 del codice penale. La Cassazione ha ritenuto questo motivo inammissibile perché sfornito di un interesse concreto e attuale. In parole semplici, il ricorrente non avrebbe ottenuto alcun vantaggio pratico da una diversa classificazione del reato, anzi, questa avrebbe potuto persino configurare un’ipotesi più grave. Per la Corte, un motivo di ricorso è valido solo se la sua accoglienza produce un effetto favorevole per l’imputato.
Secondo Motivo: Genericità della Doglianza sulla Particolare Tenuità del Fatto
Il secondo motivo invocava l’applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, relativo alla non punibilità per particolare tenuità del fatto. Anche in questo caso, la Corte ha rilevato un vizio fatale: la genericità. Il ricorrente si era limitato a richiamare la norma senza indicare quali elementi concreti, eventualmente trascurati dai giudici di merito, avrebbero dovuto portare a considerare il fatto di lieve entità. Un ricorso non può essere un’affermazione astratta, ma deve indicare con precisione i punti della sentenza impugnata e le ragioni fattuali e giuridiche della critica.
Terzo Motivo: Manifesta Infondatezza sulle Attenuanti Generiche
Infine, l’imputato contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha liquidato questo motivo come manifestamente infondato. Secondo un principio consolidato in giurisprudenza, per negare le attenuanti è sufficiente che il giudice di merito motivi la sua decisione facendo riferimento a elementi ritenuti decisivi, come ad esempio i precedenti penali o la gravità del fatto. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata, rendendo la censura del ricorrente priva di fondamento.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su principi cardine del processo penale. In primo luogo, il principio dell’interesse ad agire, che impone al ricorrente di dimostrare un vantaggio pratico derivante dall’accoglimento della sua istanza. In secondo luogo, il principio di specificità dei motivi di ricorso, che vieta doglianze generiche e astratte, richiedendo critiche puntuali e argomentate. Infine, la Corte ribadisce che il suo ruolo non è quello di riesaminare il merito dei fatti, ma di controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Se la motivazione del giudice di merito è congrua e non contraddittoria, come nel caso del diniego delle attenuanti, essa non è censurabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza è un monito per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. Per evitare una declaratoria di ricorso penale inammissibile, è fondamentale che ogni motivo sia supportato da un interesse concreto, formulato in modo specifico e basato su argomentazioni giuridiche solide e non manifestamente infondate. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso, rappresenta la diretta conseguenza di un’impugnazione che non rispetta tali requisiti essenziali, trasformando un tentativo di difesa in un ulteriore pregiudizio economico.
 
Quando un motivo di ricorso in Cassazione è inammissibile per ‘mancanza di interesse’?
Quando la richiesta di una diversa qualificazione giuridica del fatto non porta alcun beneficio concreto e attuale per il ricorrente, ma anzi potrebbe configurare un reato più grave di quello per cui è stato condannato.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che il ricorso non specifica quali elementi concreti e fattuali il giudice di merito avrebbe ignorato o valutato erroneamente. Ad esempio, invocare la particolare tenuità del fatto senza indicare perché il fatto sarebbe tenue è considerata una censura generica.
È sufficiente un riferimento generico per negare le circostanze attenuanti generiche?
No, la motivazione non può essere generica. Tuttavia, secondo la giurisprudenza consolidata, per motivare il diniego è sufficiente che il giudice di merito fornisca un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover analizzare ogni singolo aspetto.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4733 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4733  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: IKEDIAISHI NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 489 cod. pen. in relazione agli artt. 477 e 482 cod. pen.;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che richiede la qualificazione giuridica ai sensi degli artt. 477 e 482 cod. pen., è inammissibile, perché sfornita di interesse concreto e attuale alla definizione giuridica del fatto in termini di maggiore gravità rispetto a quanto ritenuto nelle sentenze di merito;
Considerato che il secondo motivo, che invoca l’art. 131 bis cod. pen., è generico, poiché non indica quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto connotare il fatto nei termini richiesti;
Ritenuto che il terzo motivo, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, terza pagina della “motivazione”);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/01/2024