Ricorso Penale Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta a Motivi Ripetitivi
La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 15245/2024, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: un ricorso che si limita a riproporre le stesse questioni già esaminate e respinte nei gradi di merito è destinato a essere dichiarato un ricorso penale inammissibile. Questa decisione offre un’importante lezione sulla necessità di formulare motivi di ricorso specifici e critici, anziché generici e ripetitivi.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte d’Appello di Genova. L’imputato si era rivolto alla Suprema Corte lamentando l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale in riferimento agli articoli 640 (truffa), 62-bis (circostanze attenuanti generiche) e 99 (recidiva) del codice penale. In sostanza, il ricorrente contestava la valutazione compiuta dai giudici di merito sia sulla sua responsabilità penale sia sulla congruità della pena inflitta.
La Decisione della Corte: il Ricorso Penale Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza entrare nel merito delle questioni sollevate. La ragione di tale decisione risiede nella natura stessa del ricorso presentato: non conteneva una critica specifica e puntuale alle argomentazioni della sentenza impugnata, ma si limitava a riproporre le medesime ‘doglianze’ già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte d’Appello. I giudici hanno sottolineato che un ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove poter ridiscutere i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza d’appello ‘sufficiente e non illogica’, nonché basata su un ‘adeguato esame delle deduzioni difensive’. In particolare, i giudici di legittimità hanno evidenziato come la Corte territoriale avesse chiaramente valorizzato il compendio probatorio per affermare la responsabilità dell’imputato e avesse motivato in modo congruo la pena inflitta.
Un punto cruciale della motivazione riguarda il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la mancata esclusione della recidiva. La Corte d’Appello aveva pertinentemente considerato la ‘reiterazione del Bruzzese nel percorso criminale intrapreso’ come un indicatore della sua ‘accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità’. Questa valutazione, basata sulla storia criminale del soggetto, è stata ritenuta corretta e sufficiente a giustificare una risposta sanzionatoria più severa. Di conseguenza, la mera riproposizione di tali istanze in sede di legittimità, senza attaccare specificamente il ragionamento logico-giuridico della Corte di merito, ha reso il ricorso penale inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma che per accedere al giudizio di Cassazione è indispensabile superare un vaglio di ammissibilità. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso con la decisione precedente. È necessario, invece, articolare critiche precise, identificando gli specifici errori di diritto o i vizi logici che inficerebbero la sentenza impugnata. L’esito del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, serve da monito: un ricorso presentato senza i requisiti di specificità richiesti dalla legge non solo è inefficace, ma comporta anche conseguenze economiche negative.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando è meramente riproduttivo di doglianze già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di merito e non presenta una specifica analisi critica delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
Come è stato giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche?
Il diniego è stato giustificato valorizzando la reiterazione dei comportamenti criminali del ricorrente, che ha dimostrato una sua ‘accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità’, elementi che ostano alla concessione di un trattamento sanzionatorio più mite.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15245 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15245 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BRUZZESE NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso con il quale si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 640, 62 bis e 99 cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sul compendio probatorio valorizzato dal giudice di merito ai fini dell’affermazione di responsabilità e pagg. 5 e 6 in punto di congruità della pena inflitta avendo la Corte territoriale pertinentemente valorizzato la reiterazione del COGNOME “nel percorso criminale intrapreso e, dunque, la sua accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità” ai fini del diniego della richiesta di esclusione della recidiva e delle circostanze generiche);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/03/2024
Il consigliere estensore
Il presidente