Ricorso per Cassazione e Patteggiamento: I Paletti della Suprema Corte
Il ricorso per cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma le sue porte non sono sempre aperte, specialmente quando si impugna una sentenza di patteggiamento. Con l’ordinanza n. 43692 del 2023, la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ribadisce i rigidi confini entro cui è possibile contestare un accordo sulla pena, dichiarando inammissibile un ricorso che tentava di forzare questi limiti.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dalla sentenza di applicazione della pena su richiesta (il cosiddetto patteggiamento) emessa dal G.I.P. del Tribunale di Varese. L’imputato, condannato per detenzione di sostanze stupefacenti, decideva di presentare ricorso per cassazione. Il motivo principale della sua doglianza era l’erronea, a suo dire, omessa qualificazione del fatto come reato di lieve entità, previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/90). In sostanza, l’imputato chiedeva alla Suprema Corte di riconsiderare la gravità della sua condotta per ottenere un trattamento sanzionatorio più mite.
I Limiti del Ricorso per Cassazione contro il Patteggiamento
La Corte di Cassazione, nell’analizzare il caso, si sofferma immediatamente sulla natura del patteggiamento e sui limiti specifici previsti per la sua impugnazione. Accettando il patteggiamento, l’imputato rinuncia a contestare i fatti e accetta una determinata qualificazione giuridica e una pena. Di conseguenza, il ricorso per cassazione avverso tale sentenza è consentito solo per un novero ristretto di motivi.
Questi includono:
1. Vizi nella formazione della volontà: ad esempio, se il consenso al patteggiamento non è stato espresso liberamente.
2. Difetto di correlazione tra richiesta e sentenza: se il giudice ha emesso una sentenza che non corrisponde all’accordo tra le parti.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: ma solo se l’errore è palese e non richiede una nuova analisi delle prove e dei fatti.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: se la sanzione applicata è contraria alla legge.
Il ricorrente, nel caso di specie, pur lamentando una presunta erronea qualificazione giuridica, lo faceva in modo generico e meramente assertivo, chiedendo di fatto alla Corte una rivalutazione degli elementi di prova già considerati, attività preclusa nel giudizio di legittimità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione netta e lineare. I giudici hanno evidenziato che l’imputato non aveva sollevato alcuna delle questioni ammissibili, come vizi del consenso o illegalità della pena. La sua critica si concentrava esclusivamente sulla mancata applicazione dell’ipotesi di reato più lieve, ma per sostenere questa tesi sarebbe stata necessaria una nuova valutazione degli elementi fattuali. Tale operazione, tuttavia, è estranea al giudizio di legittimità della Cassazione, che può solo verificare la corretta applicazione del diritto, non riconsiderare il merito dei fatti.
La Corte ha qualificato le doglianze come “non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta”, sottolineando come la richiesta del ricorrente si traducesse in un tentativo inammissibile di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un principio consolidato: il patteggiamento è una scelta processuale che comporta una significativa limitazione delle facoltà di impugnazione. Chi sceglie questa strada deve essere consapevole che il ricorso per cassazione sarà possibile solo per vizi procedurali o errori di diritto macroscopici, e non per rimettere in discussione l’assetto dei fatti concordato. La decisione della Suprema Corte serve da monito: un ricorso generico, che mira a una rivalutazione del merito mascherata da questione di diritto, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È sempre possibile fare ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, il ricorso è consentito solo per un numero limitato di motivi espressamente previsti dalla legge, che non includono una nuova valutazione dei fatti del processo.
Quali sono i motivi principali per cui si può impugnare un patteggiamento in Cassazione?
Sulla base di quanto implicitamente richiamato nell’ordinanza, i motivi riguardano principalmente vizi nella formazione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza del giudice, un’erronea qualificazione giuridica del fatto che non richieda un riesame del merito, e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Perché il ricorso in questo specifico caso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente ha basato le sue lamentele su una richiesta di diversa qualificazione del reato che avrebbe imposto alla Corte una rivalutazione degli elementi di fatto, attività non consentita nel giudizio di legittimità contro una sentenza di patteggiamento. Inoltre, le doglianze sono state ritenute generiche e assertive.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43692 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 43692 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2023 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Varese;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che nel caso in esame il ricorrente ha dedotto l’erronea omessa qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 09/10/1990, n.
Rilevato che il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna dell ipotesi per le quali è consentito il ricorso per cassazione avverso senten applicazione della pena su richiesta, non avendo egli sollevato questioni attin all’espressione della propria volontà, al difetto di correlazione tra rich sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità dell
della misura di sicurezza, bensì solo, peraltro in modo generico e meramente assertivo, la mancata qualificazione della condotta di detenzione di stupefacenti ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, richiedendo a tal fine, oltretutto, una rivalutazione degli elementi considerati, non consentita in questa sede;
Rilevato che si tratta di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, con la conseguente inammissibilità del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/09/2023