Ricorso Patteggiamento: Limiti e Inammissibilità secondo la Cassazione
L’istituto del patteggiamento, previsto dall’art. 444 del codice di procedura penale, rappresenta una via per definire rapidamente il processo, ma chiude le porte a molte possibilità di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 39902/2024) chiarisce i rigidi confini del ricorso patteggiamento, dichiarandolo inammissibile quando si contestano valutazioni di merito già implicitamente svolte dal giudice di primo grado. Analizziamo insieme la vicenda e le sue importanti implicazioni.
I Fatti del Caso: Appello Dopo l’Accordo sulla Pena
Il caso ha origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal G.I.P. del Tribunale di Verona. Un imputato aveva raggiunto un accordo con la pubblica accusa per una pena relativa al reato di false attestazioni a un pubblico ufficiale, previsto dall’art. 495 del codice penale.
Nonostante l’accordo, l’imputato decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Il motivo? A suo dire, il giudice di merito avrebbe omesso di valutare la possibile presenza di cause di non punibilità, un controllo che, secondo la difesa, doveva essere esplicitato in motivazione.
Il Motivo del Ricorso: La Presunta Mancata Valutazione delle Cause di Non Punibilità
L’unico motivo di doglianza sollevato dall’imputato si concentrava sulla presunta violazione di legge. La difesa sosteneva che il giudice del patteggiamento, prima di ratificare l’accordo tra le parti, avrebbe dovuto verificare attivamente l’assenza di cause di proscioglimento, come quelle elencate nell’art. 129 del codice di procedura penale.
Secondo il ricorrente, tale verifica non era stata adeguatamente effettuata o, quantomeno, non era stata sufficientemente motivata nella sentenza, rendendo così il provvedimento viziato e meritevole di annullamento. Si trattava, in sostanza, di un tentativo di rimettere in discussione il merito della decisione attraverso un vizio procedurale.
Le motivazioni della Corte di Cassazione sul ricorso patteggiamento
La Suprema Corte ha respinto la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile con una procedura semplificata (de plano). La motivazione è netta e si allinea a un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.
I giudici hanno chiarito che, nell’ambito di una sentenza di patteggiamento, i motivi di ricorso sono estremamente limitati. In particolare, non è possibile contestare la valutazione del giudice sull’assenza di cause di proscioglimento. La Corte ha spiegato che il richiamo all’art. 129 c.p.p. nella sentenza è sufficiente per considerare che il giudice abbia compiuto questa verifica. Non sono richieste “ulteriori e più analitiche disamine”.
Il controllo del giudice, infatti, si ferma all’evidenza della prova. Le cause di proscioglimento devono emergere in modo palese dagli atti (ictu oculi), senza necessità di approfondimenti istruttori. Nel caso specifico, la Corte ha sottolineato come già dal capo di imputazione emergessero chiari elementi di fatto che riconducevano la condotta all’ipotesi di reato contestata, escludendo quindi ogni evidente causa di non punibilità.
Le conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: il patteggiamento è una scelta processuale che comporta una significativa rinuncia al diritto di impugnazione. Chi sceglie questa via accetta che la valutazione del giudice sia più sommaria rispetto a un dibattimento ordinario.
Le implicazioni pratiche sono chiare:
1. Limiti del Ricorso: Un ricorso patteggiamento non può essere utilizzato per rimettere in discussione l’analisi del giudice sull’assenza di cause di proscioglimento, a meno che queste non fossero di una evidenza tale da non poter essere ignorate.
2. Valore della Motivazione: La motivazione della sentenza di patteggiamento può essere molto sintetica. Il semplice fatto che il giudice abbia applicato la pena concordata implica che ha già escluso la presenza di cause di assoluzione.
3. Responsabilità della Difesa: La decisione di patteggiare deve essere ponderata attentamente, poiché preclude quasi ogni possibilità di contestare nel merito la vicenda processuale in una fase successiva.
In definitiva, la Corte di Cassazione conferma che la natura premiale e semplificata del rito speciale del patteggiamento si bilancia con una forte limitazione dei mezzi di impugnazione disponibili.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza di patteggiamento?
Sì, ma solo per motivi molto specifici previsti dalla legge, come errori nel calcolo della pena o vizi procedurali gravi. Non è possibile contestare la valutazione di merito del giudice, come l’assenza di cause di proscioglimento, a meno che non siano palesemente evidenti dagli atti.
Cosa deve verificare il giudice prima di accogliere un patteggiamento?
Il giudice deve verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, la congruità della pena richiesta e, come stabilito dall’art. 129 c.p.p., l’assenza di evidenti cause di proscioglimento (es. il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso).
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché contestava un aspetto – la mancata valutazione di cause di non punibilità – che la giurisprudenza consolidata ritiene implicitamente assolto dal giudice con la semplice emissione della sentenza di patteggiamento. Inoltre, le cause di proscioglimento non erano evidenti dagli atti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39902 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39902 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/04/2024 del GIP TRIBUNALE di VERONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME alias NOME ricorre avverso la sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Verona che, a seguito di accordo tra le parti, applicato la pena concordata ex art.444 cod. proc. pen. per il reato di all’art.495 cod. peri.
Considerato che il primo e unico motivo con cui il ricorrente denunzia violazione della legge in riferimento alla mancata valutazione di cause di n punibilità, deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sente impugnata.
È pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione del sentenza di patteggiamento il richiamo all’art. 129 cod. proc. perì. – come nel c di specie è avvenuto – è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verifica escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e pi analitiche disamine al riguardo (così, tra le tante, Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2 Benedetti, Rv. 263082) la cui sussistenza deve risultare con carattere di eviden e tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, son individuati precisi elementi di fatto che rinviano alla illecita condotta di cui 495 cod. pen ascritta al ricorrente.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 9 ottobre 2024 Il c GLYPH ere e58q , sore GLYPH
Il Presidente