Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33069 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33069 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 26/02/1983
avverso la sentenza del 31/03/2025 del TRIBUNALE di VERONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, NOME COGNOME impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Verona che ha applicato la pena ritenuta di giustizia in ordine al d all’art. 337 cod. pen.
La difesa deduce l’erronea qualificazione giuridica del fatto e vizi di motivazione in o pena e alle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 10 entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione a sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai se 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’i all’erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente n. 4727 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 272014). La contestazione dell’erronea qualifica giuridica del fatto, invero, risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota di contenu in cui rappresenta l’adesione al precedente accordo data dal P.M.; si deve ribadire che qualificazione giuridica può essere fatta valere con il ricorso per cassazione solo quando r indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. COGNOME, Rv. 254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24 COGNOME, Rv. 264153), mentre non è consentito, alla luce della modifica normativa, contestar giustificarla, l’erronea qualificazione giuridica del fatto, ritenuta nella sentenza di pattegg quale, in sostanza, si denunciano – come nel caso in esame – inammissibili vizi di motivazione alla ritenuta responsabilità (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/09/2025