Ricorso Patteggiamento: I Limiti Fissati dalla Cassazione
Il ricorso patteggiamento rappresenta un’area del diritto processuale penale con contorni ben definiti, soprattutto dopo le modifiche introdotte dalla Legge n. 103/2017. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con chiarezza quali sono i limiti invalicabili per impugnare una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Analizziamo insieme la decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: dal Patteggiamento al Ricorso
Il caso ha origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Milano nei confronti di un imputato per concorso in reati legati agli stupefacenti, ai sensi degli articoli 110 del codice penale e 73 del Testo Unico Stupefacenti. L’imputato, dopo aver concordato la pena, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione della sentenza.
La Decisione della Corte: il Ricorso Patteggiamento Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’applicazione rigorosa dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta con la riforma del 2017, ha stabilito un elenco tassativo di motivi per cui è possibile presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento. Tali motivi sono:
1. Vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, se il consenso al patteggiamento non è stato libero e consapevole).
2. Difetto di correlazione tra l’accusa e la sentenza (quando la sentenza riguarda un fatto diverso da quello contestato).
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto (se il reato è stato classificato in modo errato).
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Qualsiasi altro motivo, incluso il vizio di motivazione sollevato dal ricorrente, non rientra in questo elenco e, pertanto, non può essere utilizzato per fondare un ricorso.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato che la scelta del legislatore del 2017 è stata quella di deflazionare il carico dei giudizi di impugnazione, conferendo maggiore stabilità alle sentenze che derivano da un accordo tra le parti. Poiché il patteggiamento è una scelta processuale volontaria dell’imputato, che accetta una determinata pena in cambio di benefici (come la riduzione fino a un terzo della pena), la possibilità di rimettere in discussione la sentenza è stata volutamente e drasticamente limitata.
Il motivo addotto dal ricorrente, ovvero il vizio di motivazione, non rientrava in nessuna delle quattro categorie ammesse dalla legge. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato fin da subito privo dei presupposti legali per essere esaminato nel merito, portando a una declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale: la decisione di accedere al patteggiamento deve essere ponderata con estrema attenzione. Una volta che l’accordo è ratificato dal giudice, le vie per impugnare la sentenza sono molto ristrette. Non è possibile contestare la ricostruzione dei fatti o la coerenza della motivazione del giudice che ha applicato la pena. L’esito negativo per il ricorrente non si è limitato al rigetto del ricorso: la declaratoria di inammissibilità ha comportato la sua condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di quattromila euro a favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per scoraggiare impugnazioni infondate.
È sempre possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale limita la possibilità di ricorso a motivi specifici, come problemi nell’espressione della volontà dell’imputato, un errore nella qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena.
Un ‘vizio di motivazione’ è un motivo valido per impugnare una sentenza di patteggiamento?
No. Come chiarito dall’ordinanza in esame, il vizio di motivazione non rientra tra i motivi tassativamente previsti dalla legge per poter presentare ricorso contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).
Cosa succede se si presenta un ricorso inammissibile contro un patteggiamento?
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in quattromila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1180 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1180 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ELBASAN( ALBANIA) il 21/11/1999
avverso la sentenza del 08/02/2024 del GIP RAGIONE_SOCIALE di MILANO
dato av so alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Milano per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Ritenuto che il motivo sollevato (Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 129, comma 1, cod. proc. pen.) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricors avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazio tra accusa e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rien il vizio denunciato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore COGNOME
Il res i ldente r