Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16063 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 16063 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
NOME COGNOME (alias NOME COGNOME, nato in Ucraina il 10/07/1987, avverso la sentenza emessa in data 25 novembre 2024 dal Tribunale di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
Ricorso trattato con procedura de pano, ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
IN FATTO.E IN DIRITTO
In data 25 novembre 2024 il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Milano applicava all’imputato -oggi ricorrente- la pena concordata, ai sensi degli artt. e ss. cod. proc. pen., con il Pubblico ministero, in relazione al delitto di riciclaggio più grave, capo 3 della rubrica) ed altri delitti contro il patrimonio e l’ordine pu ritenuti meno gravi; reati tutti unificati dal vincolo della continuazione.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo genericamente il difetto di argomentazioni logiche atte a sostenere la decisione sulla responsabilità, sulla qualificazione dei fatti e sulla misura sanzione applicata.
Il ricorso proposto è inammissibile, giacché proposto fuori dai casi previsti dalla leg L’applicazione della pena su richiesta delle parti è infatti un meccanismo processuale in virtù del quale l’imputato ed il Pubblico ministero si accordano sulla qualificaz giuridica della condotta contestata, sulla sussistenza e concorrenza di circostanze, sull comparazione fra le stesse e sull’entità della pena. Da parte sua, il Giudice ha il pote dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della p richiesta e di applicarla.
Consegue che – una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena ex art. 444 cod. proc. pen. – l’imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o sogget della fattispecie, perché essi sono coperti dall’accordo negoziale di diritto pubblico conclu non essendo stato manifestato – in sede di merito- dubbio alcuno sulla valenza degli elementi ricostruttivi, né essendo stata proposta una lettura alternativa delle risultanz fatto ovvero della qualificazione giuridica dei fatti contestati.
Dunque, è evidente che la ricostruzione del fatto nel patteggiamento è -in larga misura- non realizzata in senso proprio dal Giudice, bensì affidata alla «non contestazione» delle risultanze delle indagini da parte del soggetto imputato, che si accorda con la par pubblica sull’esito del processo.
Ciò determina la piena ragionevolezza di una motivazione che non si pone certo l’obiettivo di rappresentare expressis verbis la sussistenza dei presupposti fattuali della penale responsabilità, al di là di ogni ragionevole dubbio.
Il ricorso, che non tiene conto dell’accordo raggiunto con la parte pubblica propri in ordine alla sussistenza, alla qualificazione giuridica dei fatti ed alla misura della san applicata, deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
3.1. Tale inammissibilità può essere delibata con procedura de plano, secondo quanto dispone l’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., atteso che la qualificazione giuridica d fatto contestato, sulla quale le parti hanno raggiunto l’accordo processuale recepito d
Giudice, non è affatto “palesemente.eccentrica” rispetto alla condotta materiale descrit in imputazione, ma, al contrario, ne “veste” di abito giuridico i precisi connotati onto
(nei termini: Sez. 5, n. 33145 del 8/10/2020, Rv. 279842; Sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021,
Rv. 281116; Sez. 4, n. 13749 del 23/3/2022, Rv. 283023; Sez. 6, n. 3108 del 8/1/2018,
P.v. 272252).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent.
186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. pro
pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 marzo 2025.